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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13940/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha emesso tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009 ai fini Irpef, contestando al contribuente proventi di reddito esportato in Svizzera e non dichiarato, oltre a violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, con riferimento a rapporti finanziari presso una banca con sede a Ginevra e ai dati provenienti dalla c.d. lista Falciani. Il contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi alla CTP deducendo plurime censure procedimentali e di merito, tra cui l'inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento e l'inutilizzabilità dei dati Falciani. La CTP aveva respinto i ricorsi; in appello la CTR del Piemonte aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo non operante il raddoppio dei termini e, per effetto della decadenza dell'Ufficio, aveva annullato gli avvisi assorbendo le altre questioni. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, sostenendo che tali disposizioni hanno natura procedimentale e si applicano retroattivamente anche ai periodi d'imposta precedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia, respingendo l'eccezione di inammissibilità per asserita carenza di autosufficienza. Nel merito ha accolto il motivo, affermando che le disposizioni dell'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, che raddoppiano i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, hanno natura procedimentale e quindi si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore quando vengano in rilievo redditi sottratti a tassazione e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, quindi come motivo di ricorso per cassazione su questione di diritto.

  • art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009

    La disposizione che prevede il raddoppio dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è qualificata come norma procedimentale e quindi applicabile retroattivamente ai periodi d'imposta precedenti la sua entrata in vigore.

  • art. 12, comma 2-ter, d.l. n. 78 del 2009

    La norma sul raddoppio dei termini per sanzioni è considerata anch'essa di natura procedimentale e soggetta al principio tempus regit actum.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009

    La disposizione introduce una presunzione legale in favore del Fisco per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; la Corte richiama la distinzione tra tale norma sostanziale e le norme procedimentali dei commi 2-bis e 2-ter.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Sono richiamati a sostegno dell'interpretazione secondo cui la presunzione del comma 2 non può avere efficacia retroattiva, altrimenti si pregiudicherebbe l'effettività del diritto di difesa del contribuente.

Massime di principio

  • Le norme che introducono il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento e per le sanzioni hanno natura procedimentale; pertanto si applicano, secondo il principio tempus regit actum, anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
  • La disciplina sulla presunzione di evasione relativa ad attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha invece natura sostanziale e non può operare retroattivamente.
  • In sede di ricorso per cassazione è ammissibile una censura che investa una sola ratio decidendi di diritto, senza necessità di riesaminare questioni di merito già assorbite dal giudice di appello.
  • La distinzione tra norme sostanziali e norme procedimentali è decisiva per stabilire se una disciplina fiscale possa applicarsi a fatti imponibili anteriori alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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