Cassazione Civile, Ordinanza n. 15909/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un assegnatario di un alloggio in edilizia residenziale pubblica, diretta a ottenere il subentro nella posizione del dante causa e il riconoscimento del diritto alla cessione e acquisizione definitiva dell'immobile. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma, invece, aveva riformato la decisione riconoscendo il subentro degli eredi nel diritto alla cessione dell'alloggio e condannando l'ente al pagamento delle spese. L'ente gestore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando difetto di giurisdizione e violazione di legge, sostenendo che il dante causa non avesse mai occupato l'alloggio, non avesse quindi i requisiti originari per l'assegnazione e che, in ogni caso, non risultasse confermata la domanda di cessione nei termini previsti dalla normativa richiamata; deduce inoltre che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere applicabile una disciplina piuttosto che un'altra e nel riconoscere ai successori un diritto non trasmissibile. La Corte di cassazione ha però dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, rilevando altresì che il ricorso sarebbe comunque stato privo di pregio per ulteriori carenze di autosufficienza e di specificità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'ente ricorrente per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché, pur essendo stata indicata la notificazione della sentenza impugnata, non era stata depositata in cassazione la copia autentica della sentenza con la relata di notifica. Ha inoltre precisato che il vizio non era sanato dalla mancata contestazione della tempestività da parte dei controricorrenti né da altri elementi del fascicolo, richiamando la giurisprudenza sul punto. In via ad abundantiam ha osservato che, anche a voler superare l'improcedibilità, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile o infondato per carenze di localizzazione degli atti e dei documenti, per difetto di specifica censura della motivazione sulla giurisdizione e per l'inammissibilità della produzione in cassazione della sentenza amministrativa invocata. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la rubrica del motivo di ricorso ma rileva che le censure, così prospettate, non superano i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti nel giudizio di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, con la relativa relata di notificazione, è necessario per l'ammissibilità/procedibilità del ricorso; la sua mancanza comporta improcedibilità, salvo sanatoria nei modi e nei tempi previsti.
La relazione di notificazione della sentenza impugnata può sanare il difetto di deposito solo se prodotta nei termini consentiti per il deposito del ricorso.
La Corte usa il termine breve di impugnazione come parametro per verificare, in concreto, la tempestività del ricorso.
La Corte richiama il tema della mancata impugnazione incidentale per osservare, in via ad abundantiam, l'erroneità dell'esame di una questione che sarebbe stata già coperta da acquiescenza.
La Corte osserva che alcune questioni non potevano essere trattate come riproposte se non vi era appello incidentale, richiamando il regime delle domande ed eccezioni non accolte.
Il ricorso deve indicare e localizzare specificamente atti e documenti su cui si fonda; la mancata localizzazione o riproduzione rende la censura non scrutinabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato dalla parte ricorrente quale disciplina sostanziale della vicenda, ma la Corte non entra nel merito delle censure per l'assorbente improcedibilità.
legge n. 60/1963
Citata nella motivazione del ricorso come disciplina ritenuta non applicabile dalla Corte d'appello, ma la Corte di cassazione non decide sul punto per improcedibilità.
È richiamata come disciplina ritenuta applicabile dalla sentenza impugnata secondo la prospettazione del ricorrente, ma la Corte non esamina il merito per improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è un onere processuale essenziale: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso, salvo sanatoria nelle forme e nei termini consentiti dalla legge.
- La mancata contestazione della tempestività del ricorso da parte del resistente o la presenza della relata in altri fascicoli non basta a colmare il difetto di deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorso deve indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi motivazionali rilevanti; in difetto, il motivo è non scrutinabile.
- In cassazione non è consentito introdurre o produrre liberamente documenti non depositati nei gradi di merito, salvo i limiti tassativi dell'art. 372 c.p.c.; la produzione tardiva di una sentenza amministrativa invocata a supporto del ricorso è inammissibile.
- Se un motivo di ricorso non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a formule assertive, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
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