Cassazione Civile, Ordinanza n. 23971/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di alcuni terreni nella località Roio del Comune dell’Aquila, acquisiti per successione, ha impugnato davanti alla Corte d’appello i provvedimenti con cui erano state determinate le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea relative a terreni destinati, in seguito al sisma del 6 aprile 2009, alla realizzazione dei moduli abitativi del cosiddetto Piano CASE e delle opere connesse. Egli ha sostenuto che le aree avessero acquistato natura edificatoria per effetto della localizzazione degli interventi e che, quindi, l’indennità dovesse essere calcolata tenendo conto del valore di mercato alla data dei decreti ablativi del 2016, non del valore riferito alla data del sisma. Ha inoltre chiesto un indennizzo per il deprezzamento dei terreni adiacenti rimasti di sua proprietà e ha contestato il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001 e degli artt. 3 e 42 Cost. per avere la Corte d’appello ancorato il valore dei beni alla data del sisma; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 2 d.l. 39/2009, sostenendo che la norma emergenziale imponeva solo di 'tener conto' delle destinazioni urbanistiche antecedenti al sisma e non di escludere il valore successivo; 3) violazione delle norme processuali e omesso esame, per avere la Corte reputato abbandonata la domanda di indennizzo per il deprezzamento dei fondi residui; 4) violazione dell’art. 1224 c.c. per il diniego della rivalutazione monetaria e del maggior danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’art. 2, comma 6, d.l. 39/2009 deroga legittimamente al criterio generale dell’art. 32 d.P.R. 327/2001 e impone di assumere come riferimento le destinazioni urbanistiche anteriori al 6 aprile 2009, così da neutralizzare le variazioni di valore indotte dall’evento sismico e dalla localizzazione delle aree per l’emergenza abitativa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti gli atti processuali necessari a dimostrare la persistente coltivazione della domanda di deprezzamento dei terreni residui. Ha infine respinto il quarto motivo, ribadendo che l’indennità di esproprio e di occupazione costituisce debito di valuta, con spettanza dei soli interessi legali sulla maggiore somma liquidata, salvo prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., qui non allegato né provato. Spese compensate nei rapporti con l’ufficio resistente; nessuna statuizione sulle spese verso il Comune intimato.
Norme richiamate
Regola generale di stima dell’indennità di espropriazione sulla base delle caratteristiche del bene al momento del decreto di esproprio, con neutralizzazione dei vincoli preordinati all’esproprio; nel caso di specie è derogata dalla disciplina emergenziale.
La disciplina emergenziale per il sisma Abruzzo consente la localizzazione delle aree per moduli abitativi, attribuisce alla localizzazione effetto di vincolo espropriativo e impone che l’indennità sia determinata tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009; la deroga opera anche in sede giudiziale.
art. 42 Cost.
L’indennità di espropriazione deve restare un serio ristoro, ma ciò non impedisce al legislatore di sterilizzare incrementi di valore casuali e dipendenti dall’evento calamitoso.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità costituzionale, ma la censura è stata ritenuta non decisiva nel ricorso per cassazione, in quanto la questione di costituzionalità non integra autonomo motivo di annullamento.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU; la Corte ha ritenuto non sussistente contrasto, poiché il criterio derogatorio mantiene un ragionevole rapporto con il valore del bene.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Evocato come parametro di proporzionalità dell’indennizzo; la Corte ha ribadito che non è imposto in ogni caso un ristoro integrale, purché vi sia una somma ragionevolmente correlata al valore del bene.
Sulle indennità di espropriazione e occupazione, qualificate come debiti di valuta, spettano gli interessi legali; il maggior danno da ritardo richiede specifica allegazione e prova, qui mancante.
Usato per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamati per censurare la ritenuta rinuncia alla domanda sul deprezzamento dei fondi residui; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione degli atti rilevanti.
Massime di principio
- Nelle espropriazioni disposte per fare fronte a eventi calamitosi, una norma speciale può legittimamente retrodatare il momento di riferimento per la stima dell’indennità alla data dell’evento dannoso, così da neutralizzare aumenti di valore provocati dalla stessa emergenza e dalla successiva localizzazione dell’opera pubblica.
- La previsione che impone di determinare l’indennità tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti a una certa data non si esaurisce nella sola fase amministrativa, ma opera anche nel giudizio di opposizione alla stima, se la lettera e la ratio della norma speciale lo impongono.
- La localizzazione di aree per opere emergenziali può costituire vincolo espropriativo e non conformativo; pertanto gli incrementi di valore derivanti da tale localizzazione possono essere neutralizzati nella stima dell’indennità senza violare i principi costituzionali sull’equo indennizzo.
- L’indennità di esproprio e di occupazione legittima ha natura di debito di valuta: in caso di maggiore somma riconosciuta in giudizio, spettano gli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria o il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. richiedono una specifica prova.
- La mancata riproposizione di una domanda nelle conclusioni finali non implica automaticamente rinuncia, ma per censurare utilmente la decisione occorre riportare nel ricorso gli atti processuali essenziali che dimostrino la persistente coltivazione della domanda, secondo il principio di autosufficienza.
- In cassazione non è ammissibile un motivo che si risolva soltanto nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale della norma applicata, poiché la deduzione di incostituzionalità non costituisce di per sé un vizio della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23959/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23961/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23963/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23964/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23965/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23966/2024 del 06/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →