Cassazione Civile, Ordinanza n. 23260/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il possessore di una casa di abitazione ha proposto azione di manutenzione/reintegrazione possessoria contro il Comune, lamentando che una scala esterna in acciaio realizzata sul fabbricato confinante aveva occupato la porzione di terreno interposta tra i due edifici e si trovava a distanza inferiore rispetto alla sua parete finestrata. Secondo il ricorrente, la scala integrava una nuova costruzione in violazione delle distanze legali tra fabbricati e delle distanze dalle vedute, con conseguente turbativa del possesso perché riduceva l'intercapedine, pregiudicava aria, luce e veduta e consentiva a terzi di affacciarsi verso il suo immobile. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrato un apprezzabile pregiudizio possessoriamente rilevante. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla violazione dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, invocata fin dall'origine come ragione della turbativa; 2) violazione degli artt. 873, 907 e 1170 c.p.c., sostenendo che la violazione delle distanze legali costituiva grave turbativa del possesso; 3) nullità e violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione alla condanna risarcitoria, motivo che è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo del tutto insufficiente e non avesse verificato il punto decisivo: se la scala fosse una nuova costruzione rilevante ai fini della disciplina sulle distanze e, in caso positivo, se essa avesse determinato un'apprezzabile compromissione della pregressa situazione possessoria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché proceda a tale verifica e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'azione possessoria introdotta in giudizio
invocato per dedurre la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il preteso mancato esame della specifica doglianza sulle distanze
richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni, la cui violazione può assumere rilievo anche in sede possessoria
richiamato come norma sulle distanze dalle vedute, rilevante nella valutazione della turbativa del possesso
menzionato nel controricorso/appello come disposizione che escluderebbe le scale a giorno dal regime delle distanze legali
art. 90 regolamento edilizio
richiamato dal Comune come disposizione che escluderebbe le scale a giorno dal regime delle distanze
art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore
invocato dal ricorrente come parametro urbanistico-edilizio che imponeva una distanza tra costruzioni e che sarebbe stato trascurato dal giudice d'appello
ritenuto norma di riferimento dell'azione di manutenzione, esperibile contro le turbative del possesso derivanti anche dalla violazione delle distanze legali
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per qualificare la motivazione apparente come vizio di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente
invocato nel terzo motivo con riferimento al capo sulla condanna risarcitoria, poi assorbito
Massime di principio
- Nell'azione di manutenzione possessoria, la violazione delle distanze legali tra costruzioni può integrare una turbativa del possesso quando il manufatto determini un'apprezzabile modificazione o limitazione del precedente esercizio del potere di fatto sul fondo.
- Per verificare la sussistenza della molestia possessoria occorre avere riguardo alla situazione di fatto preesistente e accertare in concreto se la nuova opera, per caratteristiche e collocazione, sia idonea a incidere sulla libertà del fondo e sul comodo godimento del possesso.
- Quando si deduce in cassazione un vizio della motivazione per mancata risposta a un motivo decisivo, il giudice di merito deve dare conto del percorso logico seguito; una motivazione solo apparente o del tutto insufficiente integra nullità della sentenza.
- La qualificazione di un manufatto come 'nuova costruzione' ai fini delle distanze non può essere elusa con un'affermazione apodittica: il giudice deve verificarne le caratteristiche strutturali e la destinazione permanente, perché da tale qualificazione dipende l'applicazione della disciplina delle distanze e la possibile rilevanza possessoria della violazione.
- Le violazioni delle distanze legali, al pari di atti del vicino idonei a creare situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di una servitù, sono tutelabili con l'azione di manutenzione quando comportino un attentato alla libertà del fondo di fatto gravato.
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