Cassazione Civile, Ordinanza n. 35069/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un compendio immobiliare societario denominato "Portigliolo": secondo la prospettazione dell'attrice, il suo ex amministratore avrebbe venduto l'immobile a prezzo ritenuto vile a una prima società, senza incassare il corrispettivo, e quest'ultima lo avrebbe poi rivenduto alla resistente, con pagamento solo parziale del prezzo. La società ricorrente assumeva che tale sequenza fosse parte di un disegno fraudolento ideato con altri soggetti per sottrarre il patrimonio alla società. In primo grado e in appello chiedeva quindi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'annullamento e/o la revoca dei negozi di vendita. I motivi di ricorso censuravano la sentenza d'appello per: (1) asserita mancanza o apparenza di motivazione nell'escludere la malafede della resistente e nell'affermare che i vizi dedotti non integrassero le ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c.; (2) dedotta violazione delle norme sulla nullità e omessa motivazione, anche in relazione agli atti di indagine della Guardia di Finanza che, secondo la ricorrente, avrebbero documentato condotte illecite dei soggetti coinvolti; (3) omesso esame di fatti decisivi, con particolare riferimento ai verbali della Guardia di Finanza prodotti in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché i fatti narrati, anche se potenzialmente rilevanti sotto il profilo della mala gestio societaria o della responsabilità degli amministratori infedeli, non incidevano sulla causa dei contratti di compravendita validamente stipulati, né integravano una causa di nullità o un dolo tale da travolgere i negozi; inoltre, il terzo motivo era privo di specifica indicazione sulla ammissibilità delle nuove prove in appello e quindi carente di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse effettiva e coerente, che le doglianze non cogliessero la ratio decidendi e che mancasse una specifica critica giuridica alle norme invocate (artt. 1418 e 1439 c.c.). Quanto al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., ha osservato che il ricorso non indicava in modo autosufficiente la questione dell'ammissibilità dei documenti nuovi in appello, né il concreto rilievo processuale dell'art. 345 c.p.c. La resistente è stata quindi vittoriosa e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge e al contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o mancante, ma la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da tale vizio
invocato dalla ricorrente in tema di motivazione, senza che la censura fosse ritenuta idonea a scalfire la decisione impugnata
la Corte ha ribadito che i fatti dedotti non integravano una causa di nullità negoziale, mancando un illecito della causa del contratto
richiamato per il dedotto dolo, ma ritenuto non specificamente e autosufficientemente prospettato rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure perché non attaccavano la ratio decidendi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di legge; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specificamente correlata alle argomentazioni della decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo per difetto di specificità e autosufficienza
richiamato come causa di inammissibilità perché i motivi non colpivano la ratio decidendi e non indicavano specificamente gli errori della sentenza
richiamato per la preclusione all'ingresso di nuove prove in appello, ma il ricorso non spiegava adeguatamente l'ammissibilità dei documenti prodotti
domandato dalla controricorrente a titolo di condanna per responsabilità aggravata, ma la decisione dà conto solo dell'inammissibilità del ricorso e delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamata ai fini del contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre la ricostruzione fattuale della parte o a contestare in modo generico la motivazione.
- La deduzione di nullità del contratto richiede di individuare un vizio che incida sulla causa del negozio; la mera allegazione di una mala gestio societaria o di condotte fraudolente degli amministratori non basta, se il contratto di trasferimento è validamente stipulato ed è autonomamente lecito.
- Il dolo idoneo a travolgere il negozio deve essere specificamente dedotto e collegato alla concreta motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente richiamare genericamente atti investigativi o ipotetiche condotte illecite di terzi.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere autosufficiente e deve indicare con precisione il fatto decisivo omesso, il suo oggetto processuale e la sua decisività; se si fonda su documenti nuovi prodotti in appello, occorre anche confrontarsi con le preclusioni dell'art. 345 c.p.c.
- Le azioni personali contro amministratori infedeli o terzi coinvolti in una spoliazione patrimoniale sono distinte dall'azione demolitoria del contratto: la tutela del patrimonio sociale può essere perseguita con rimedi specifici senza che ciò comporti automaticamente nullità o invalidità dei negozi di compravendita.
- La censura di motivazione apparente o mancante non è configurabile quando la sentenza di merito espone un percorso argomentativo intelligibile e coerente, ancorché non condiviso dalla parte soccombente.
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