Cassazione Civile, Ordinanza n. 11140/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione immobiliare promossa da una banca, con intervento dell’agente della riscossione, il debitore esecutato propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il procedimento esecutivo. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere e condannò l’opponente alle spese secondo la soccombenza virtuale. In cassazione il debitore propose ricorso affidato a due motivi, ma dalla sentenza emerge che la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato, in via pregiudiziale, il difetto di procedibilità del ricorso per mancato deposito tempestivo della relazione di notificazione della sentenza impugnata ex art. 369 c.p.c., non essendo stata prodotta la prova della notifica della decisione né risultando il ricorso notificato entro il termine breve.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato regolare e tempestivo deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c., osservando che la parte ricorrente aveva prodotto solo la copia del provvedimento impugnato con attestazione di conformità, ma non la relata di notifica; inoltre il ricorso non risultava notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta nel giudizio di merito.
la mancata produzione tempestiva della relazione di notificazione della sentenza impugnata comporta, nel caso concreto, l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
disciplinano la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione comporta i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è onere della parte ricorrente depositare tempestivamente la relazione di notificazione della sentenza impugnata quando intenda far valere la notificazione ai fini del termine breve o comunque del controllo sulla tempestività dell’impugnazione.
- La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata può determinare l’improcedibilità del ricorso, salvo che ricorra una delle eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità.
- Ai fini della procedibilità del ricorso, non è sufficiente depositare la sola copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità se manca la prova della sua notificazione.
- La declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e può attivare l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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