Cassazione Penale, Sentenza n. 7544/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è diretto contro l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva che la misura era stata disposta originariamente solo per il capo a) (art. 270-bis cod. pen.) e che, dopo l'annullamento di tale capo da parte della Corte di cassazione, la misura aveva perduto efficacia; in subordine sosteneva che la misura non poteva reggersi sul capo b) (art. 414 cod. pen.) per i limiti edittali e per l'applicabilità di riti/benefici che avrebbero reso plausibile misure meno afflittive, nonché che era intervenuta la perdita di efficacia ex art. 311, comma 5-bis cod. proc. pen. per mancato giudizio di rinvio nel termine; infine censurava la motivazione circa l'applicabilità della misura al capo b) e la mancata indicazione delle ragioni che escludevano la misura domiciliare anche con controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o preclusi gli argomenti del ricorrente: il Tribunale aveva correttamente valutato che la misura risultava comunque efficace per il capo b), anche alla luce dell'aggravante ad effetto speciale ex art. 270-bis.1 cod. pen. che innalza il quadro edittale e il regime cautelare (art. 278 e art. 275 cod. proc. pen.). La tesi che la misura fosse stata disposta soltanto per il capo a) è priva di fondamento, e la sentenza di annullamento della Cassazione era stata depositata dopo il deposito del ricorso in cassazione, per cui la dedotta perdita di efficacia ex art. 311, comma 5-bis non poteva essere utilmente invocata in questa sede e, comunque, risultava infondata. Il Collegio ha inoltre confermato la valutazione sulla insussistenza di un domicilio idoneo e la correttezza della valutazione sulle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato principale contestato (capo a); la Cassazione ha annullato il relativo provvedimento per quel capo ma ciò non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura se permangono indizi e altri capi che la giustificano.
Reato contestato come capo b); il Tribunale ha ritenuto che per questo capo sussistessero gravi indizi e esigenze cautelari, anche in considerazione dell'aggravante applicata.
Aggravante ad effetto speciale che, secondo il giudice, innalza il quadro edittale del capo b) e legittima un regime cautelare più gravoso rispetto a quanto previsto per il solo reato base.
Disciplina le misure cautelari e i relativi criteri; il Tribunale ha richiamato i commi applicabili (in particolare comma 3 e riferimenti ai commi 2 e 2-bis) per spiegare perché le misure meno afflittive non fossero idonee per il capo b).
art. 311, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede la perdita di efficacia della misura cautelare se non interviene il giudizio di rinvio nei termini; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in cassazione perché non tempestivamente dedotta nel merito e, inoltre, il provvedimento di annullamento era stato depositato dopo il ricorso.
Richiamato per spiegare l'effetto dell'aggravante sul quadro edittale: l'aggravante può modificare i parametri edittali e cautelari applicabili al reato.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
La comunicazione prevista non comporta automaticamente la rimessione in libertà del detenuto; la Corte lo ricorda per smentire la tesi difensiva secondo cui tale comunicazione avrebbe dovuto liberare l'imputato.
art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
Principi sulla tardività del deposito e sulle rimostranze tardive: la Corte ha richiamato giurisprudenza che limita l'ammissibilità di questioni sollevate tardivamente.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; applicata per la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per la sintesi dei motivi di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
Massime di principio
- L'annullamento di una misura cautelare o di una imputazione relativa a un capo non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura se permangono altri capi o elementi che giustificano la custodia.
- Se è applicata un'aggravante ad effetto speciale che aumenta il quadro edittale, il regime cautelare può risultare più gravoso e giustificare la permanenza della misura anche se uno dei capi viene annullato.
- Le questioni relative alla perdita di efficacia della custodia ex art. 311, comma 5-bis devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito o nel procedimento incidentale in cui l'evento si verifica; in cassazione possono risultare precluse o inammissibili se sollevate tardivamente.
- La mancata dimostrazione in istruttoria di un domicilio idoneo può essere decisiva: l'onere di provare l'idoneità di misure meno afflittive grava in pratica sulla difesa e deve emergere dagli atti processuali.
- La comunicazione ai sensi dell'art. 94 disp. att. non equivale a una pronuncia di rimessione in libertà; non può essere invocata automaticamente per pretendere la scarcerazione.
- In sede di impugnazione cautelare e di cassazione è essenziale affrontare e confutare espressamente le valutazioni del giudice di merito circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, specie quando ricorrono aggravanti che mutano il quadro normativo applicabile.
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