Sentenza n. 12399/2026 - Roma, Sezione 4
per l’ottemperanza, della sentenza n. 13519 del 9.7.25 del Tar del Lazio, Sez. IV, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g.8462/19, passata in giudicato l’11.9.25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13519/2025 nella parte relativa alla restituzione dei contributi unificati
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnanti supplenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 13519 del 9 luglio 2025, passata in giudicato l’11 settembre 2025. Sebbene la sentenza originaria avesse compensato le spese di lite, i ricorrenti avevano sostenuto sei contributi unificati, relativi al ricorso introduttivo e a cinque ricorsi per motivi aggiunti, per complessivi euro 1.950. Con istanze del 6 dicembre 2025 e del 28 gennaio 2026 hanno chiesto la ripetizione delle somme, senza ottenere il pagamento dal Ministero. Il ricorso per ottemperanza è stato quindi proposto per il perdurante inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di restituzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato sia dovuto dalla parte soccombente anche quando le spese processuali siano state compensate; ne consegue l’obbligo dell’amministrazione soccombente di rifondere ai ricorrenti i contributi unificati da essi pagati. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme spettanti, per l’intero in favore del difensore dichiaratosi antistatario, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, salvo che abbia già provveduto. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, da esercitare nei successivi sessanta giorni previa richiesta dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500 oltre oneri di legge, rifusione del contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002
l’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese
La compensazione delle spese di lite non esclude l’obbligo della parte soccombente di rimborsare i contributi unificati già pagati dalla parte vittoriosa.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo; la sentenza applica tale rimedio ordinando all’amministrazione inadempiente il pagamento dovuto e prevedendo, in caso di persistente inerzia, l’intervento del commissario ad acta.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali non elimina l’obbligo della parte soccombente di rifondere alla parte vittoriosa il contributo unificato da questa anticipato, quando tale obbligo deriva dall’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002.
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione della statuizione contenuta in una sentenza amministrativa passata in giudicato relativa alla restituzione dei contributi unificati.
- In presenza di un inadempimento non contestato dell’amministrazione all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato può essere individuato nel dirigente dell’amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso ulteriore quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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