Cassazione Penale, Sentenza n. 44618/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra più condanne pronunciate in distinti giudizi celebrati con rito abbreviato e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente denunciava errore nell'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 442 cod. proc. pen.: in particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe preso a riferimento una pena "base" già diminuita per il rito abbreviato e su di essa operato l'aumento per la continuazione, senza indicare se l'aumento fosse stato anch'esso determinato con la diminuente del rito; inoltre non sarebbe stata operata correttamente la riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. sui singoli reati giudicati con rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati. Ha affermato il principio secondo cui, quando si riconosce in sede esecutiva la continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato, il giudice deve: 1) individuare la pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato; 2) applicare l'aumento per continuazione su tale pena base; 3) infine applicare la diminuzione per il rito abbreviato sull'intera pena così ottenuta. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione era partito da una pena già diminuita senza chiarire la metodologia relativa all'aumento, per cui la decisione è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, diversamente composta, per un nuovo esame conforme al principio affermato.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
L'aumento per continuazione deve essere calcolato sulla pena base nella sua entità precedente all'applicazione delle diminuenti (es. rito abbreviato), salvo che il giudice specifichi espressamente che anche l'aumento è stato determinato già con la diminuente applicata.
art. 671 cod. proc. pen. (funzione del giudice dell'esecuzione)
Consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena complessiva; la Corte ricorda tuttavia che la rideterminazione deve rispettare la corretta sequenza aritmetica tra determinazione della pena base, aumento per continuazione e applicazione delle diminuenti.
art. 442 cod. proc. pen. (rito abbreviato - diminuente)
La diminuzione per il rito abbreviato (di regola un terzo) va applicata all'intera pena risultante dopo aver operato l'aumento per continuazione, quando le sentenze oggetto della continuazione sono state pronunciate con rito abbreviato.
art. 623, comma 1, lett. a) e art. 34, comma 1 cod. proc. pen. (indicazioni sul giudice di rinvio)
Richiamati in relazione alla necessità che, in caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio sia celebrato da una diversa composizione; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che limita la partecipazione del giudice che ha già pronunciato sull'istanza esecutiva.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra sentenze pronunciate con rito abbreviato, la sequenza da seguire è: individuare la pena base senza la diminuente; applicare l'aumento per continuazione sulla pena così determinata; poi applicare la diminuzione per il rito abbreviato sull'intero ammontare risultante.
- Se il giudice parte da una pena già diminuita per il rito abbreviato e applica l'aumento per continuazione, deve esplicitare che anche tale aumento è stato determinato tenendo conto della diminuente; in mancanza di tale chiarezza sorge motivo di annullamento.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve indicare chiaramente i passaggi aritmetici (pena base, importo dell'aumento per continuazione, applicazione delle diminuenti) per consentire il controllo di legittimità.
- In caso di annullamento con rinvio per errori nel calcolo della pena complessiva, il nuovo giudizio deve essere svolto da diversa composizione della Corte d'appello secondo i limiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale.
- La correttezza formale nel calcolo delle diminuzioni e degli aumenti evita rilievi di legittimità: ove esistano scorciatoie (es. partire da pena già ridotta), occorre una chiara esplicitazione delle ragioni e della metodologia adottata.
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