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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17216/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da tre intimazioni di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali già portati da cartelle esattoriali non tempestivamente opposte. In primo grado l’opposizione del contribuente era stata rigettata. La Corte d’appello ha poi dichiarato inammissibile l’appello per mancata notifica all’INPS. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 331, comma 2, c.p.c., sostenendo che si trattasse di cause scindibili e che il gravame, notificato alla concessionaria della riscossione, fosse comunque rituale. Ha inoltre richiamato la domanda di declaratoria di nullità della notifica degli atti prodromici alle intimazioni, per sostenere l’assenza di atti interruttivi della prescrizione. L’INPS ha resistito con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nelle controversie in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta esclusivamente all’ente impositore, mentre il concessionario della riscossione è parte legittimata solo per vizi propri della procedura esecutiva o degli atti della riscossione. Poiché il ricorso in appello mirava alla declaratoria di prescrizione dei crediti, l’unico contraddittore necessario era l’INPS, al quale l’appello non era stato notificato. La mancata notificazione non ha determinato estinzione, come ritenuto dai giudici di merito, ma improcedibilità dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni di primo grado sul merito. La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ma ha confermato il dispositivo di rigetto. Spese compensate per il sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte; disposto anche l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331, comma 2, c.p.c.

    L’obbligo di chiamare in causa in appello tutte le parti presenti nel primo grado opera solo nei casi di inscindibilità o di dipendenza logica/da presupposto comune; nel caso concreto, la mancata notifica all’ente previdenziale ha comportato l’improcedibilità dell’appello.

  • art. 24, d.lgs. n. 46/1999

    Nel sistema della riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore.

  • art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002

    La modifica legislativa è richiamata come base della regola per cui la legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale non subisce deroghe in materia di crediti previdenziali.

  • art. 39, d.lgs. n. 112/1999

    La Corte esclude che tale disposizione, e la giurisprudenza formatasi in ambito tributario, possano estendere al settore previdenziale la legittimazione passiva concorrente dell’agente della riscossione.

  • art. 29, d.lgs. n. 46/1999

    Il concessionario della riscossione è legittimato solo per i vizi propri della procedura di riscossione, nell’ambito delle opposizioni agli atti esecutivi e secondo le forme ordinarie richiamate dalla norma.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la pretesa contributiva previdenziale, la legittimazione passiva sul merito della debenza spetta esclusivamente all’ente previdenziale; l’agente della riscossione non è contraddittore necessario sul merito.
  • Il concessionario della riscossione assume una legittimazione processuale limitata ai soli vizi propri della riscossione o degli atti esecutivi, non anche alle contestazioni inerenti all’esistenza, validità o prescrizione del credito contributivo.
  • Se l’impugnazione investe il merito del credito previdenziale e non viene notificata all’ente titolare della pretesa, l’appello è improcedibile e la sentenza di primo grado passa in giudicato sul merito.
  • La qualificazione del vizio processuale deve essere effettuata in base alla reale struttura del rapporto dedotto in causa, non alla sola presenza in giudizio dell’agente della riscossione.
  • La mancata attivazione del contraddittorio con il soggetto legittimato sul merito non è sanata dalla costituzione di un soggetto estraneo a tale merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiOpposizioni esecutive
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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