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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24940/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, rilevando che la censura non rispettava i requisiti di specificità prescritti dall'art. 581 c.p.p. a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 9 ottobre 2025, relativa alla responsabilità per il reato di rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della decisione di merito, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato: non indicava in modo puntuale quali passaggi della motivazione d'appello fossero censurati né quali elementi di fatto o di diritto avrebbero dovuto sostenere la doglianza, impedendo così al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del giudizio di responsabilità oggetto di impugnazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; la mancanza di puntuale indicazione delle censure rende l'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una critica specifica e intelligibile alla motivazione della sentenza impugnata; la mera deduzione astratta di violazione di legge o vizio motivazionale non basta se non individua i punti della decisione contestati.
  • È inammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione di merito logicamente coerente, non espliciti gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura, perché impedisce al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
  • La genericità e l'indeterminatezza del motivo costituiscono causa autonoma di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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