Cassazione Penale, Ordinanza n. 24940/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, rilevando che la censura non rispettava i requisiti di specificità prescritti dall'art. 581 c.p.p. a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 9 ottobre 2025, relativa alla responsabilità per il reato di rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della decisione di merito, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato: non indicava in modo puntuale quali passaggi della motivazione d'appello fossero censurati né quali elementi di fatto o di diritto avrebbero dovuto sostenere la doglianza, impedendo così al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del giudizio di responsabilità oggetto di impugnazione.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; la mancanza di puntuale indicazione delle censure rende l'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una critica specifica e intelligibile alla motivazione della sentenza impugnata; la mera deduzione astratta di violazione di legge o vizio motivazionale non basta se non individua i punti della decisione contestati.
- È inammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione di merito logicamente coerente, non espliciti gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura, perché impedisce al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- La genericità e l'indeterminatezza del motivo costituiscono causa autonoma di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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