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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07031/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, da parte del tribunale, di una presunta supersocietà di fatto composta da una società già fallita, altre società di capitali e persone, e dai relativi soci illimitatamente responsabili. In appello, la corte territoriale ha accolto i reclami dei soggetti coinvolti e ha revocato la sentenza, ritenendo non provata l’esistenza della supersocietà di fatto e della sua autonoma insolvenza. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la decisione sotto quattro profili: omesso esame di fatti decisivi relativi a plurimi indizi di comunanza gestionale e di promiscuità delle risorse; violazione delle regole sulle presunzioni semplici per mancata valutazione complessiva degli indizi; erronea affermazione di nullità/motivazione apparente della sentenza di primo grado quanto all’insolvenza; violazione delle norme sulla supersocietà di fatto e sul fallimento, sostenendo che l’insolvenza delle società partecipanti potesse rilevare come indice dell’insolvenza della società di fatto e che l’attività della supersocietà potesse coincidere con la somma delle attività delle partecipanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i rilievi della corte d’appello nella parte in cui aveva escluso la rilevanza degli indizi dedotti e aveva richiesto una nozione troppo restrittiva di oggetto sociale e di insolvenza della supersocietà di fatto. Ha affermato che la prova presuntiva va costruita prima mediante valutazione analitica dei singoli indizi e poi mediante una valutazione complessiva e convergente degli stessi; ha inoltre ribadito che, nel caso di supersocietà di fatto, l’attività comune può anche coincidere con la somma delle attività svolte dalle società partecipanti e che l’insolvenza dei soggetti partecipanti può assumere rilievo come fatto indiziante dell’insolvenza della compagine occulta, senza automatismi ma come elemento probatorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 147 l. fall.

    consente il fallimento in estensione della società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili; trova applicazione anche alla supersocietà di fatto tra società o tra società e persone fisiche, previa rigorosa prova del comune intento sociale

  • art. 5 l. fall.

    l’insolvenza della supersocietà di fatto può essere accertata in base all’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento

  • art. 2293 c.c.

    richiamato per la disciplina della società in nome collettivo applicabile in quanto compatibile

  • art. 2295 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla configurazione della società di fatto e al suo oggetto sociale

  • art. 2195 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all’attività d’impresa riferibile alla supersocietà

  • art. 2247 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla nozione di contratto di società e al comune esercizio dell’attività economica

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulla presunzione semplice

  • art. 2729 c.c.

    richiamato quale norma sulla prova per presunzioni semplici e sulla necessità di indizi gravi, precisi e concordanti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge dedotto in ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio di nullità della sentenza dedotto in ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto in ricorso

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione apparente/nullità della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

Massime di principio

  • La prova della società di fatto o della supersocietà di fatto può essere fornita mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve seguire un doppio passaggio: prima valutare singolarmente gli indizi per verificarne precisione e gravità, poi esaminarli complessivamente per accertare se siano concordanti e idonei, nella loro combinazione, a fondare la prova del fatto ignoto.
  • È censurabile in cassazione la decisione di merito che si limiti a una valutazione atomistica degli indizi, senza coglierne la convergenza complessiva e senza verificare se elementi singolarmente deboli acquistino forza probatoria reciproca.
  • Per configurare una supersocietà di fatto non è necessario che l’attività comune sia diversa, in senso ontologicamente separato, dalla somma delle attività svolte dalle società partecipanti; ciò che rileva è la dimostrazione di un comune intento sociale e di una gestione unitaria nell’interesse dell’entità complessiva.
  • L’insolvenza della supersocietà di fatto deve essere autonoma e propria, ma può essere desunta anche da debiti e insolvenze dei soggetti partecipanti quando essi siano riferibili all’impresa comune; non opera però alcun automatismo, essendo necessaria una verifica in concreto dei dati indiziari.
  • Nel fallimento in estensione della supersocietà di fatto, i debiti assunti in relazione all’impresa comune possono essere giuridicamente imputati alla compagine occulta e, se non regolarmente adempiuti con mezzi normali, possono fondare l’accertamento del suo stato di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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