Cassazione Penale, Sentenza n. 29581/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli contestando la violazione di norme processuali e dei diritti di difesa (art. 23, comma 2, d.lgs. 149/2020, artt. 111 Cost. e 6 CEDU). La censura si fonda sul fatto che le conclusioni scritte del Procuratore generale sono pervenute alla difesa solo tre giorni prima dell'udienza d'appello, mentre il termine per il deposito delle conclusioni difensive scade cinque giorni prima dell'udienza; secondo la difesa ciò avrebbe comportato una lesione del contraddittorio e del diritto alla ragionevole durata del processo e alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale non dà luogo automaticamente a una causa di nullità e, se avvenuto dopo il termine per le parti private, esenta il giudice dall'obbligo di prenderle in considerazione. Pur riconoscendo che l'assenza di comunicazione telematica prevista dalle norme emergenziali può integrare una nullità generale a regime intermedio, la Corte ha richiamato l'obbligo di indicare un interesse o un pregiudizio concreto ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., interesse che nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28/10/2020 n.137, conv. in legge 18/12/2020 n.176
La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero nel procedimento d'appello, durante il periodo emergenziale, può integrare una nullità generale a regime intermedio ex art. 178 cod. proc. pen., ma richiede la dimostrazione dell'interesse e del pregiudizio ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p.
art. 23, comma 2, d.lgs. 149/2020
Norma richiamata dal ricorrente quale base della censura sul mancato rispetto dei termini e del contraddittorio; la Corte ha in pratica collocato la questione nel più ampio quadro delle disposizioni emergenziali e della giurisprudenza su comunicazioni tardive o assenti.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individuazione della nullità generale a regime intermedio quando manca la comunicazione telematica delle conclusioni del PM nelle ipotesi previste dalle norme emergenziali.
Riferimento alla natura delle nullità e alle conseguenze processuali; la Corte sottolinea che anche per le nullità di questo tipo è necessario valutare l'interesse alla loro deduzione.
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che la deduzione di una nullità richiede la sussistenza di un interesse concreto e la dimostrazione del pregiudizio; nel caso esaminato il ricorrente non ha indicato quale danno concreto fosse derivato dalla tardiva ricezione delle conclusioni del PM.
Norma che consente alla Corte di cassazione, a seguito del rigetto del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata nella sentenza impugnata.
artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, codice penale
Norme relative ai reati per i quali l'imputato era stato ritenuto responsabile: si tratta delle fattispecie penalmente contestate in primo e secondo grado e confermate dalla Corte d'appello e implicitamente ratificate dalla Cassazione con il rigetto del ricorso.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamate dal ricorrente come garanzie del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'allegata violazione di tali principi non fosse dimostrata nella concreta misura necessaria a fondare la nullità o l'annullamento, in mancanza di prova del pregiudizio subito.
Massime di principio
- Il deposito tardivo delle conclusioni del pubblico ministero, anche se effettuato dopo il termine per le parti private, non determina automaticamente la nullità del procedimento; il giudice può essere esentato dall'esaminarle.
- La mancata comunicazione telematica prevista dalle norme emergenziali può costituire una nullità generale a regime intermedio, ma la parte che la deduce deve dimostrare l'interesse e il pregiudizio concreto ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
- Per ottenere l'annullamento per violazione del diritto di difesa è necessario specificare e provare in che cosa consista il pregiudizio concreto derivante dalla violazione procedurale, non bastano deduzioni meramente astratte.
- In sede di impugnazione in cassazione è frequente che la Corte segua la giurisprudenza consolidata che distingue tra assenza di comunicazione (più grave) e deposito tardivo delle conclusioni (meno grave); la strategia difensiva deve tenerne conto.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
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