Cassazione Civile, Ordinanza n. 24354/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo al recupero delle ritenute alla fonte su utili distribuiti ai soci di una società in liquidazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria richiamando, in motivazione, il fatto che l'atto presupposto dell'avviso fosse stato annullato in un altro giudizio tra le stesse parti, con sentenza non ancora passata in giudicato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 4, c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il rigetto dell'appello fosse stato motivato solo per relationem con un rinvio a una decisione non definitiva, senza autonoma e sufficiente esposizione delle ragioni della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la motivazione per relationem a una sentenza non ancora passata in giudicato è ammissibile purché sia autosufficiente, cioè riproduca i contenuti richiamati e ne consenta una autonoma valutazione critica nel diverso giudizio. Nel caso concreto, pur essendo la motivazione sintetica, il richiamo all'integrale annullamento dell'atto presupposto è stato giudicato astrattamente idoneo a sorreggere il rigetto dell'appello relativo all'atto conseguenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale disposizione che impone la motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come vizio dedotto per nullità della sentenza per carenza di motivazione.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza può essere redatta per relationem a un'altra sentenza anche non ancora passata in giudicato, purché il rinvio renda comunque percepibili le ragioni della decisione e consenta il controllo della sua compatibilità logico-giuridica.
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando si limiti a una mera indicazione della fonte richiamata, senza permettere di individuare le ragioni poste a base del dispositivo.
- L'annullamento giudiziale dell'atto presupposto può costituire, in astratto, una motivazione sufficiente per la caducazione dell'atto consequenziale, anche se il ragionamento decisorio è espresso in forma sintetica.
- In sede di legittimità, la censura di nullità per motivazione per relationem non è accoglibile se il contenuto richiamato consente di comprendere la ratio decidendi, pur in presenza di motivazione stringata.
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