Cassazione Civile, Ordinanza n. 05603/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione e asservimento di parte di un fondo agricolo di proprietà della società ricorrente, coltivato a uliveto specializzato, per la realizzazione di un metanodotto. Le parti avevano redatto verbali di stato di consistenza e, in seguito, un accordo con cui la società occupante aveva corrisposto una somma a titolo di corrispettivo per l'asservimento, prevedendo però che i danni a cose, piantagioni e frutti pendenti sarebbero stati determinati successivamente a lavori ultimati. La proprietaria agiva quindi per ottenere ulteriori indennizzi, in particolare per l'espianto di 470 ulivi e per l'occupazione temporanea del suolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda con liquidazione più elevata; la Corte d'appello, rinnovata la c.t.u., riduceva sensibilmente l'importo riconosciuto. Nel ricorso per cassazione la società proprietaria deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte aderito alla seconda c.t.u. senza considerare le critiche del c.t.p. sulla stima dell'età e della produttività degli ulivi; 2) violazione di norme sostanziali e processuali sostenendo che i verbali del 2004 e 2005 avessero natura confessoria, transattiva o accertativa e vincolassero il giudice quanto all'età media delle piante; 3) nullità della motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., per asserita mancata spiegazione della preferenza accordata alla seconda c.t.u. rispetto alla prima e del dissenso rispetto alle osservazioni del consulente di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che il primo tendesse, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale peritale e delle critiche del consulente di parte, senza denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha escluso anche il vizio motivazionale, osservando che il giudice d'appello aveva espressamente esaminato le questioni centrali e che il consulente d'ufficio aveva risposto alle osservazioni di parte. Sul secondo motivo ha rilevato la novità della questione sulla natura confessoria/transattiva dei verbali e la carenza di autosufficienza, poiché non risultava dagli atti richiamati che il sottoscrittore avesse poteri di impegnare la parte. Il terzo motivo è stato parimenti respinto come inammissibile, perché la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente l'adesione alle conclusioni del secondo c.t.u., il quale aveva rivalutato criticamente il primo elaborato, affrontando i nodi dell'età degli ulivi, della produttività e del metodo di stima (comparativo, ritenuto preferibile rispetto alla capitalizzazione). La ricorrente è stata condannata alle spese e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il motivo ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; il n. 4 può essere utilizzato solo se la motivazione è davvero apparente o manca uno snodo logico essenziale.
invocato dalla ricorrente, ma senza superare il limite della rivalutazione del merito peritale.
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione.
il testo segnala che il richiamo corretto era agli artt. 2730 e 2733 c.c., ma la questione è stata ritenuta nuova e non autosufficiente.
richiamato in relazione alla pretesa natura confessoria dei verbali, questione ritenuta non esaminabile perché nuova.
richiamato in relazione alla pretesa natura confessoria dei verbali, questione ritenuta non esaminabile perché nuova.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi transattiva dei verbali, ma la Corte non ha esaminato nel merito per novità della questione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia negoziale dei verbali; la censura è stata dichiarata inammissibile.
ha determinato la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze tecniche o delle critiche del consulente di parte: è necessario denunciare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di confrontarsi con le specifiche censure, oppure quando la motivazione sia priva di uno snodo logico essenziale; non sussiste se il giudice richiama i rilievi di parte e aderisce, con motivazione ragionata, alle conclusioni del c.t.u.
- Quando il c.t.u. ha già risposto alle osservazioni del consulente di parte e il giudice di merito ne recepisce criticamente le conclusioni, la motivazione è sufficiente anche se non confuta analiticamente la precedente consulenza d'ufficio.
- Le questioni sulla natura confessoria, transattiva o accertativa di verbali o accordi non dedotte o non emergenti dalla sentenza impugnata sono nuove in cassazione e, come tali, inammissibili.
- La critica alla stima del danno o dell'indennizzo fondata su metodo peritale diverso da quello accolto dal giudice di merito non è ammissibile in cassazione se mira soltanto a sostituire una diversa valutazione tecnica a quella compiuta nei gradi di merito.
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