Ordinanza n. 37/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente all'istanza cautelare. Le altre parti costituite non si sono opposte alla rinuncia. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora, né sono stati scrutinati i motivi di illegittimità dedotti contro la diffida provinciale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diffida con ordinanza motivata provinciale di intimazione all'avvio delle procedure di bonifica di siti contaminati per il superamento delle CSC relative agli idrocarburi C-10 e C-40
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la diffida con ordinanza motivata adottata dalla Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, contestando l'intimazione ad avviare le procedure previste per la bonifica di siti contaminati situati nel Comune di Lonato del Garda. Il provvedimento provinciale era fondato sull'accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro idrocarburi C-10, C-40, in riferimento alla disciplina degli interventi di bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. Con il ricorso è stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Norme richiamate
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
Indicato quale base normativa della diffida provinciale di intimazione all'avvio delle procedure di bonifica dei siti contaminati.
Richiamato in relazione agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento.
Richiamato quale disciplina tecnica concernente gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree agricole e di allevamento e il superamento delle CSC.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare, non opposta dalle parti costituite, comporta che il giudice amministrativo prenda atto della rinuncia senza procedere all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La presa d'atto della rinuncia alla domanda cautelare riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione dell'atto amministrativo, salvo quanto diversamente disposto nel provvedimento.
- In caso di rinuncia all'istanza cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate quando tale regolazione non sia contestata dalle parti costituite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →