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Ordinanza

Ordinanza n. 37/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente all'istanza cautelare. Le altre parti costituite non si sono opposte alla rinuncia. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora, né sono stati scrutinati i motivi di illegittimità dedotti contro la diffida provinciale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida con ordinanza motivata provinciale di intimazione all'avvio delle procedure di bonifica di siti contaminati per il superamento delle CSC relative agli idrocarburi C-10 e C-40

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

L'impresa ha impugnato la diffida con ordinanza motivata adottata dalla Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, contestando l'intimazione ad avviare le procedure previste per la bonifica di siti contaminati situati nel Comune di Lonato del Garda. Il provvedimento provinciale era fondato sull'accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro idrocarburi C-10, C-40, in riferimento alla disciplina degli interventi di bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. Con il ricorso è stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Indicato quale base normativa della diffida provinciale di intimazione all'avvio delle procedure di bonifica dei siti contaminati.

  • art. 241 d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento.

  • DM 46/2019, Allegato 2

    Richiamato quale disciplina tecnica concernente gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree agricole e di allevamento e il superamento delle CSC.

Massime di principio

  • La rinuncia all'istanza cautelare, non opposta dalle parti costituite, comporta che il giudice amministrativo prenda atto della rinuncia senza procedere all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La presa d'atto della rinuncia alla domanda cautelare riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione dell'atto amministrativo, salvo quanto diversamente disposto nel provvedimento.
  • In caso di rinuncia all'istanza cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate quando tale regolazione non sia contestata dalle parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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