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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28794/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2005, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indebitamente detratta in relazione a operazioni giudicate soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una presunta frode carosello. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provata né la partecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento né la sua consapevolezza della frode, valorizzando l'effettività degli acquisti, il pagamento delle fatture, la regolarità dei prezzi rispetto al mercato, le verifiche svolte dalla contribuente sulla controparte, la documentazione commerciale e le movimentazioni di magazzino. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., poiché la CTR non avrebbe spiegato su quali elementi avesse ritenuto non provati i fatti allegati dall'Ufficio e quali prove contrarie fossero state effettivamente offerte dalla contribuente; la società non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che, trattandosi di sentenza di appello depositata prima dell'11 settembre 2012, era applicabile il previgente art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Ha quindi censurato la decisione della CTR per motivazione apodittica: a fronte di specifiche contestazioni sull'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR aveva affermato l'effettività degli acquisti senza indicare gli elementi di prova posti a base del convincimento e senza confrontarsi con gli elementi, anche indiziari, posti dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento (intercettazioni penali, documenti extracontabili, mancanza di struttura aziendale e anomalie contabili/amministrative dei fornitori, qualificati come cartiere). La Corte ha ritenuto inidoneo il richiamo generico a verifiche della Guardia di Finanza, a documentazione commerciale, a movimentazioni di magazzino e al pagamento delle fatture, sottolineando che tali elementi, specie in assenza di verifica fisica della merce, non erano di per sé decisivi e potevano essere compatibili con la frode. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a un nuovo esame complessivo nei limiti del motivo accolto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso

    Nel testo anteriore alla riforma del 2012 consente il sindacato di legittimità sulla motivazione omessa o insufficiente; nel caso concreto la CTR è stata censurata per motivazione meramente assertiva e per mancata indicazione degli elementi probatori decisivi.

  • d.l. 22 giugno 2012 n. 83

    testo anteriore al d.l. 22 giugno 2012 n. 83

    La Corte precisa che il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, non era applicabile perché la sentenza di appello era stata depositata prima dell'11 settembre 2012.

  • l. 7 agosto 2012, n. 134

    convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134

    È richiamata per individuare il momento di entrata in vigore della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve indicare in modo specifico gli elementi di prova che sorreggono la conclusione sull'effettività delle operazioni o sulla buona fede del contribuente, non essendo sufficiente una motivazione generica o apodittica.
  • Il richiamo indistinto a verifiche di polizia tributaria, documentazione commerciale o movimenti di magazzino non basta, di per sé, a superare la contestazione dell'Ufficio se non sono chiariti i singoli atti di indagine e il loro effettivo valore dimostrativo.
  • La regolarità formale della contabilità e il pagamento delle fatture non sono circostanze decisive, poiché possono coesistere con una frode fiscale e quindi non escludono automaticamente la partecipazione o consapevolezza del contribuente.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia il vizio di motivazione nella formulazione previgente dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo di legittimità investe l'omessa o insufficiente considerazione di fatti decisivi e il mancato confronto con gli elementi probatori specificamente dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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