Cassazione Penale, Ordinanza n. 25340/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha contestato la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nella fattispecie di lieve entità. Ha inoltre dedotto che la sostanza sarebbe stata destinata, almeno in parte, a uso personale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a una rivisitazione del compendio probatorio e riproponessero questioni già esaminate in appello, senza evidenziare vizi logici manifesti della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la richiesta di riqualificazione del fatto come di lieve entità era stata già analiticamente affrontata dalla Corte territoriale, la cui motivazione non era manifestamente illogica e si fondava su dati fattuali insindacabili in sede di legittimità: diversità delle sostanze detenute, dato ponderale, modalità di occultamento, rinvenimento di strumenti per pesatura e confezionamento. È stato ritenuto inammissibile anche il rilievo relativo all'asserita destinazione parziale all'uso personale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, quando la censura si risolva in una richiesta di rivisitazione del fatto.
- La doglianza che miri alla riqualificazione del fatto in termini di lieve entità è inammissibile se sollecita un apprezzamento di merito fondato su elementi fattuali già valutati con motivazione non manifestamente illogica.
- La deduzione della destinazione della sostanza anche a uso personale non è scrutinabile in cassazione quando venga proposta come mera contestazione del giudizio di fatto compiuto nei gradi di merito.
- La presenza di più elementi fattuali sintomatici dello spaccio, quali pluralità e diversità delle sostanze, consistenza ponderale, modalità di occultamento e strumenti per pesatura e confezionamento, può escludere la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità.
Come è indicizzato
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