Cassazione Penale, Sentenza n. 12741/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per il reato previsto dall'art. 385 c.p., deducendo la carenza dell'elemento soggettivo e chiedendo il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il giudizio di cassazione non possa sindacare, nel rito del patteggiamento, questioni che richiedono valutazioni di merito (come il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis) e che l'art. 448, comma 2-bis, limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole violazioni di legge tassativamente indicate. Conseguentemente il ricorso sulle questioni di carenza del dolo/prospettato proscioglimento ex art. 129 è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il rito alternativo del patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena resa in virtù di tale rito ha limiti di impugnabilità in cassazione.
Norma sostanziale del reato per il quale è stata concordata la pena; citata come titolo di reato oggetto del patteggiamento.
Prevede il proscioglimento per mancanza del fatto o dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che la deduzione di mancata valutazione di questo profilo non sia ammissibile in cassazione quando la condanna deriva da patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103)
Limita tassativamente le ipotesi di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, escludendo - per la generalità dei casi - la cassazione per censure che richiedono sindacato di merito.
art. 131-bis
L'istituto della particolare tenuità richiede un apprezzamento di merito sul fatto e sulla sua offensività, valutazione incompatibile con la natura sommaria del rito del patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Giurisprudenza citata (Sez.6, n.1032 del 7/11/2019 e Sez.4, n.9204 dell'1/2/2018)
Precedenti che confermano il principio secondo cui il ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento è ammesso solo per le violazioni tassativamente indicate dall'art. 448 e che il riconoscimento della particolare tenuità è valutazione di merito non sindacabile in tale rito.
Massime di principio
- Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) riduce le possibilità di impugnazione in cassazione: molte censure che richiedono valutazioni di merito (elemento soggettivo, particolare tenuità) diventano inammissibili.
- Le deduzioni relative al mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono, in linea generale, inammissibili in cassazione se la condanna è stata emessa con patteggiamento, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è un accertamento di merito: chi intende invocarlo dovrebbe evitarе il patteggiamento o richiederne il riconoscimento prima dell'accordo, perché dopo il patteggiamento la via d'impugnazione è fortemente limitata.
- Se si ritiene di avere profili di illegittimità sostanziale o vizi procedurali tassativamente contemplati da art. 448, è possibile proporre ricorso; altrimenti il rischio è l'inammissibilità con condanna alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).
- Prima di concordare la pena è opportuno valutare con il difensore l'eventuale perdita di tutele impugnatorie e la possibilità di sollevare preliminarmente questioni decisive.
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