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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12741/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per il reato previsto dall'art. 385 c.p., deducendo la carenza dell'elemento soggettivo e chiedendo il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il giudizio di cassazione non possa sindacare, nel rito del patteggiamento, questioni che richiedono valutazioni di merito (come il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis) e che l'art. 448, comma 2-bis, limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole violazioni di legge tassativamente indicate. Conseguentemente il ricorso sulle questioni di carenza del dolo/prospettato proscioglimento ex art. 129 è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il rito alternativo del patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena resa in virtù di tale rito ha limiti di impugnabilità in cassazione.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per il quale è stata concordata la pena; citata come titolo di reato oggetto del patteggiamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede il proscioglimento per mancanza del fatto o dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che la deduzione di mancata valutazione di questo profilo non sia ammissibile in cassazione quando la condanna deriva da patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103)

    Limita tassativamente le ipotesi di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, escludendo - per la generalità dei casi - la cassazione per censure che richiedono sindacato di merito.

  • art. 131-bis

    L'istituto della particolare tenuità richiede un apprezzamento di merito sul fatto e sulla sua offensività, valutazione incompatibile con la natura sommaria del rito del patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

  • Giurisprudenza citata (Sez.6, n.1032 del 7/11/2019 e Sez.4, n.9204 dell'1/2/2018)

    Precedenti che confermano il principio secondo cui il ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento è ammesso solo per le violazioni tassativamente indicate dall'art. 448 e che il riconoscimento della particolare tenuità è valutazione di merito non sindacabile in tale rito.

Massime di principio

  • Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) riduce le possibilità di impugnazione in cassazione: molte censure che richiedono valutazioni di merito (elemento soggettivo, particolare tenuità) diventano inammissibili.
  • Le deduzioni relative al mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono, in linea generale, inammissibili in cassazione se la condanna è stata emessa con patteggiamento, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è un accertamento di merito: chi intende invocarlo dovrebbe evitarе il patteggiamento o richiederne il riconoscimento prima dell'accordo, perché dopo il patteggiamento la via d'impugnazione è fortemente limitata.
  • Se si ritiene di avere profili di illegittimità sostanziale o vizi procedurali tassativamente contemplati da art. 448, è possibile proporre ricorso; altrimenti il rischio è l'inammissibilità con condanna alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).
  • Prima di concordare la pena è opportuno valutare con il difensore l'eventuale perdita di tutele impugnatorie e la possibilità di sollevare preliminarmente questioni decisive.

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