Cassazione Penale, Sentenza n. 48322/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha accolto il riesame proposto dall'indagato e ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP del Tribunale di Marsala per il reato di tentata estorsione. Il ricorso deduce violazione degli artt. 110 e 56 c.p. (concorso e tentativo), art. 629 c.p. (estorsione), nonché artt. 125, 310, 322 c.p.p., lamentando carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale di riesame quanto all'elemento soggettivo del reato. In particolare il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente intercettazioni ed altri elementi indiziari che dimostrerebbero la consapevolezza di Spanò che gli atti incendiari avessero lo scopo di costringere la persona offesa a trasferirsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Palermo circa l'insussistenza di gravi indizi relativi all'elemento soggettivo; ha precisato che la valutazione del significato e della credibilità delle intercettazioni è apprezzamento di merito riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo se sussiste un travisamento della prova o una manifesta illogicità e contraddittorietà decisiva. Nel caso di specie tali condizioni non risultano sussistenti, per cui la Corte non è entrata nel merito della rivalutazione degli indizi richiesta dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferito nella doglianza come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte non ha effettuato una nuova interpretazione sostanziale ma ha osservato che la contestazione dell'elemento soggettivo configura valutazione di merito non idonea ad integrare inammissibilità se non sussiste travisamento della prova.
art. 56 cod. pen.
Riferito in relazione alla configurazione del tentativo; la decisione di inammissibilità non entra nel merito della qualificazione del fatto come tentato, trattandosi di valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione, oggetto dell'accusa originaria; la Corte ha giudicato che non è stata dimostrata in modo talmente manifesto la sussistenza dell'elemento soggettivo da giustificare l'intervento in sede di legittimità.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura procedurale sulla motivazione; la Corte ha invece ritenuto che la motivazione del Tribunale di riesame fosse congrua e non manifestamente illogica.
art. 310 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al riesame e alla revisione della misura cautelare; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni del giudice di merito.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze sul procedimento cautelare; la Corte non ha ravvisato vizio di motivazione tale da giustificare la riforma in sede di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in sede di legittimità, non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del compendio indiziario: può intervenire solo se emerge un travisamento della prova o una manifesta illogicità, inconciliabile con la realtà fattuale.
- Le contestazioni circa la valutazione delle intercettazioni costituiscono in genere apprezzamenti di merito: per renderle sindacabili è necessario dimostrare che il giudice abbia reso una rappresentazione dei fatti difforme dalla realtà e tale difformità sia decisiva.
- L'accertamento dell'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà rispetto allo scopo estorsivo) richiede un esame complessivo e argomentato degli indizi; se il giudice di merito fornisce motivazione logica e congrua sulla insufficienza degli indizi, il rimedio in cassazione è limitato.
- Un ricorso che chiede semplicemente di privilegiare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito è destinato all'inammissibilità in cassazione se non allega e dimostra vizi formali o travisamento probatorio decisivo.
- Per contestare efficacemente in cassazione la valutazione probatoria è necessario indicare specifiche discrepanze incontestabili tra il contenuto probatorio e la motivazione resa dal giudice, non meri dubbi interpretativi.
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