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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21176/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta per la rimozione di una cabina e di condutture elettriche installate su un fondo rustico senza autorizzazione amministrativa e senza corresponsione di indennità, nonché per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’occupazione e dall’utilizzazione del bene. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, la società distributrice aveva ottenuto una forte riduzione del risarcimento e il rigetto della domanda nei confronti dell’esecutrice dei lavori. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d’appello con cinque motivi: (1) violazione delle norme su danno, risarcimento e prova, sostenendo che il danno da occupazione illecita fosse in re ipsa e che la Corte territoriale avesse errato nel negare il risarcimento equitativo per difetto di prova concreta; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte d’appello condannato gli attori al pagamento delle spese in favore della società esecutrice dei lavori pur in assenza di una domanda specifica in tal senso; (3) nullità del procedimento per mancato avvertimento nella citazione in appello delle decadenze di cui all’art. 163 c.p.c., eccepita solo in comparsa conclusionale; (4) erronea declaratoria di tempestività dell’appello incidentale della società esecutrice dei lavori, che secondo i ricorrenti era tardivo rispetto ai termini brevi decorrenti dalla notificazione dell’appello principale; (5) censura sulla regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo alla luce del principio, intervenuto nelle more, secondo cui il proprietario che agisca per occupazione senza titolo deve allegare e provare la concreta perdita del godimento e, per il lucro cessante, lo specifico pregiudizio patito, anche per presunzioni, con esclusione del danno automaticamente presunto, ma senza onere probatorio eccessivamente rigoroso; ha accolto anche il secondo motivo perché la condanna alle spese in favore della società esecutrice dei lavori era stata pronunciata ultra petita; ha accolto il quarto motivo perché l’appello incidentale della società esecutrice risultava tardivo; ha rigettato il terzo perché l’eccezione era stata proposta tardivamente; ha dichiarato assorbito il quinto motivo.

La decisione

La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria attenendosi al principio di diritto sul danno da occupazione senza titolo, dichiarare la tardività dell’impugnazione incidentale della società esecutrice dei lavori e provvedere nuovamente anche sulle spese del giudizio, comprese quelle di legittimità. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La Corte ha quindi correttamente ripartito gli esiti: accoglimento del primo, secondo e quarto motivo, rigetto del terzo, assorbimento del quinto, con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 949 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul risarcimento per censurare la riduzione del danno da occupazione illecita del fondo

  • art. 1223 c.c.

    evocato quale norma sulla risarcibilità del danno conseguenza

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come fondamento della responsabilità aquiliana per l’occupazione senza titolo

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova sul danno da occupazione senza titolo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il divieto di pronunce ultra petita in materia di spese

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla tempestività delle impugnazioni

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell’appello e delle relative forme

  • art. 163 c.p.c.

    la mancata indicazione dell’avvertimento nel testo della citazione in appello è stata eccepita ma considerata tardivamente

  • art. 333 c.p.c.

    impone alla parte soccombente destinataria della notificazione dell’appello principale di proporre impugnazione incidentale nei termini brevi

  • art. 343 c.p.c.

    disciplina il termine e la forma dell’appello incidentale, decorrente dalla notificazione dell’appello principale

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività dell’appello incidentale della società esecutrice dei lavori

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato come termine breve per impugnare dopo la notificazione dell’appello principale

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla decadenza dall’impugnazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la compensazione e la liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario non può limitarsi a invocare il danno come automaticamente presunto: deve allegare la concreta perdita di godimento del bene e, se deduce lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito; la prova può essere fornita anche per presunzioni e secondo massime di अनुभव comune, senza però tornare alla tesi del danno in re ipsa.
  • L’illecita occupazione di un bene immobile non esonera il danneggiato dall’onere di dimostrare il danno-conseguenza, ma la valutazione del pregiudizio deve avvenire in modo non eccessivamente rigoroso, valorizzando l’id quod plerumque accidit e la normale fruttuosità del bene.
  • La condanna alle spese di lite non può essere pronunciata in favore di una parte se tale statuizione non sia stata domandata: una decisione in tal senso viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • L’impugnazione incidentale proposta dalla parte soccombente che abbia ricevuto notificazione dell’impugnazione principale è soggetta al termine breve decorrente da tale notificazione; se proposta oltre il termine, è tardiva e va dichiarata inammissibile o inefficace.
  • Le eccezioni processuali che attengono a vizi della vocatio in ius o dell’atto introduttivo devono essere tempestivamente sollevate, altrimenti restano precluse.
  • Quando vengono accolti motivi che incidono sul merito e sul governo delle spese, il giudice di rinvio deve procedere a un nuovo regolamento integrale anche delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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