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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33633/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/01/2024 con cui il GIP di Lecce aveva applicato la disciplina della continuazione tra più reati, chiedendo la riconsiderazione del cumulo e del calcolo della pena tra sentenze irrevocabili (sentenza 2005 e sentenza 2018/2018-2020). Nel ricorso per cassazione sono stati prospettati due motivi principali: (1) vizio di incompetenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p., atteso che la sentenza di appello del 7/12/2020 (divenuta irrevocabile il 13/09/2022) aveva introdotto riforme sostanziali per alcuni coimputati, ragion per cui la competenza per l'incidente di esecuzione spettava alla Corte di Appello di Lecce; (2) censura sulla rideterminazione della pena e sulla modalità di applicazione della riduzione per il rito abbreviato rispetto al criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.), con contestuale prospettazione di incostituzionalità dell'art. 618 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il GIP del Tribunale di Lecce non era funzionalmente competente per l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p., in ragione delle riforme sostanziali operate in appello per alcuni coimputati e del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, che attribuisce alla Corte di Appello la competenza sull'esecuzione anche rispetto alle posizioni confermate in primo grado. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Lecce, giudice dell'esecuzione funzionalmente competente. La Corte ha assorbito l'esame del secondo motivo, non decidendone il merito.

Norme richiamate

  • art. 665 comma 2 cod. proc. pen.

    Il vizio di competenza del giudice dell'esecuzione è rilevabile in Cassazione; nei procedimenti con più imputati, se in appello vi sono riforme sostanziali per alcuni coimputati, la competenza per l'esecuzione spetta alla Corte di Appello in forza del principio di unitarietà dell'esecuzione, estendendosi anche alle posizioni non riformate.

  • art. 78 cod. pen.

    Norma citata nel secondo motivo in relazione al criterio moderatore del cumulo materiale e al calcolo della riduzione per il rito abbreviato; la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito nella presente pronuncia, limitandosi a registrare la controversia giurisprudenziale sull'ordine di applicazione (riduzione per rito vs criterio calmieratore).

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al cumulo delle pene e agli aumenti applicabili per la continuazione; la pronuncia non entra nel merito del modo concreto di applicazione agli atti, avendo deciso per incompetenza.

  • art. 618 cod. proc. pen.

    Norma evocata nella questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente (presunta disparità di trattamento tra fase di cognizione e fase di esecuzione). La Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla costituzionalità, avendo annullato per incompetenza senza esaminare il motivo.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1991 (TU stupefacenti) e art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa) e altre norme incriminatrici

    Norme sostanziali indicate a titolo di fatto come reati oggetto delle sentenze irrevocabili; utilizzate per descrivere il quadro fattuale e la base di calcolo delle pene, ma non centrali nell'interpretazione della questione processuale sulla competenza.

Massime di principio

  • La incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p. può essere eccepita anche in sede di legittimità, purché il procedimento non sia concluso.
  • Nei procedimenti con pluralità di imputati, se la sentenza di appello ha apportato riforme sostanziali (anche solo nei confronti di alcuni coimputati), la competenza per l'esecuzione spetta alla Corte di Appello per effetto del principio di unitarietà dell'esecuzione; tale competenza si estende anche alle posizioni confermate in primo grado.
  • Quando si impugna la determinazione della pena in sede di esecuzione è importante verificare quale sia l'ultima sentenza irrevocabile e se in appello siano intervenute modifiche rilevanti per altri imputati, perché ciò può incidere sulla competenza e sulla possibilità stessa di ottenere un riesame davanti al giudice competente.
  • Le questioni sostanziali relative all'ordine di applicazione della riduzione per il rito abbreviato e del criterio moderatore del cumulo (art. 78 c.p.) restano materia controversa e richiedono specifico esame di merito; l'invalidità procedurale (incompetenza) può precludere che tali questioni vengano esaminate in cassazione.
  • Per tutelare efficacemente la posizione del condannato, è opportuno sollevare tempestivamente eccezioni di incompetenza funzionale e fornire al giudice elementi documentali chiari sulle sentenze irrevocabili e sugli effetti delle eventuali riforme intervenute in appello.

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