Cassazione Penale, Sentenza n. 1279/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di approvazione del rendiconto di gestione nominato nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di Domenico Gallo. La Gioia Bit S.r.l. contestava la mancata contabilizzazione, nel rendiconto, dei canoni o dell'indennizzo dovuto per l'utilizzo, durante la procedura, di una pala gommata di sua proprietà che sarebbe stata utilizzata gratuitamente dalla Breakout S.r.l. (le cui quote risultavano sottoposte a confisca). La ricorrente sosteneva che gli amministratori giudiziari avrebbero dovuto regolarizzare il nolo a freddo e annotare il relativo corrispettivo, non potendo le scelte gestionali degli amministratori sottrarsi all'obbligo di contabilizzare entrate riconducibili a beni di terzi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni: (i) difetto di legittimazione della società ricorrente, in quanto il sequestro aveva colpito le quote sociali e non il patrimonio della società come soggetto autonomo; i soggetti legittimati ad impugnare erano i titolari delle partecipazioni sottoposte a vincolo e non la società. (ii) Sul merito, anche considerata la giurisprudenza riferita, la censura risultava manifestamente infondata: il controllo del Tribunale sul rendiconto ex art. 43 d.lgs. 159/2011 è limitato alla completezza e regolarità formale delle voci contabili e non costituisce sede per sindacare le scelte gestionali degli amministratori giudiziari né per accertare responsabilità gestionali. La messa a disposizione gratuita della pala gommata è stata qualificata come scelta di gestione non sindacabile in tale giudizio, giustificando l'assenza di rilevazioni contabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 43
Il giudizio sul rendiconto di gestione riguarda la verifica della completezza e regolarità formale delle poste contabili inserite nel conto; non è finalizzato a sindacare le scelte gestionali dell'amministratore giudiziario né ad accertare responsabilità gestionali.
codice di procedura penale, art. 616
Articolazione applicata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Cassazione, Sez. 1, n. 19666/2021 (giurisprudenza richiamata)
Conferma che il giudizio di approvazione del conto non è sede per accertare la responsabilità dell'amministratore giudiziario e che la mancata approvazione non può essere motivata da valutazioni di responsabilità gestionale non attinenti alla verifica contabile.
Massime di principio
- Legittimazione a impugnare: in procedimento di prevenzione, l'impugnazione del rendiconto può essere proposta solo dai soggetti direttamente interessati dall'azione (es. titolari delle partecipazioni sottoposte a sequestro) e non da soggetti che risultino indirettamente coinvolti.
- Ambito del controllo giudiziale: il giudice che approva il rendiconto verifica la completezza e la regolarità formale delle voci contabili; non è ammesso sindacare le scelte gestionali degli amministratori giudiziari né accertare la loro responsabilità in questa sede.
- Uso di beni di terzi durante la procedura: se un bene di proprietà di una società viene reso disponibile a un'altra società durante la gestione giudiziaria senza corrispettivo, ciò configura una scelta gestionale degli amministratori; l'assenza di annotazioni contabili può essere legittima se non è stata prevista alcuna posta da iscrivere.
- Rimedi praticabili per il proprietario del bene: il proprietario che ritenga leso il proprio diritto (es. mancata contabilizzazione di un indennizzo) dovrebbe valutare azioni alternative (es. domanda di parte nel procedimento di prevenzione come terzo interessato se legittimato, o azione civile separata) piuttosto che affidarsi esclusivamente al ricorso sul rendiconto.
- Documentazione e tutela preventiva: chi detiene un bene che potrebbe essere utilizzato in procedure cautelari o preventive dovrebbe conservare e produrre evidenze contrattuali o richieste formali di indennizzo durante la gestione per poter far valere la pretesa in sede appropriata.
- Valutare la natura del vincolo: se il sequestro ha colpito quote sociali e non il patrimonio sociale, la tutela processuale e le possibilità di intervento giudiziale possono essere diverse; occorre accertare chi siano i soggetti effettivamente titolati a impugnare.
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