Cassazione Civile, Ordinanza n. 10972/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma in favore del consorzio. Il soccombente nel giudizio arbitrale impugnava il lodo davanti alla Corte d'Appello deducendo la nullità per violazione del contraddittorio: il verbale dell'adunanza arbitrale del 23 settembre 2015, contenente la concessione dei termini per le memorie e la fissazione della successiva udienza, era stato notificato presso la sua residenza ma ricevuto dalla figlia, che egli assumeva non convivente e non autorizzata a ricevere. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, osservando che non era stata proposta querela di falso contro l'attestazione dell'agente postale e che, in ogni caso, la disciplina della notifica postale consente la consegna a un familiare convivente, anche temporaneamente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 139 c.p.c., 7 l. n. 890/1982 e 829 n. 9 c.p.c., sostenendo che la notifica a familiare è valida solo in presenza di convivenza e che la relata non prova fino a querela di falso la veridicità della dichiarazione di convivenza resa al portalettere; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa ammissione di prova testimoniale, che avrebbe dovuto dimostrare l'occasionalità della presenza della figlia nell'abitazione paterna e quindi la mancata ricezione del plico da parte del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la relata di notifica ex art. 139 c.p.c. non fa prova fino a querela di falso della sussistenza del rapporto di convivenza, perché la fede privilegiata copre solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario e le dichiarazioni da lui ricevute, non la loro verità intrinseca. Tuttavia, in tema di notificazione a mezzo posta, la consegna a un familiare che si trovi nell'abitazione del destinatario fa presumere la convivenza, anche temporanea, e dunque la conoscenza dell'atto, salvo prova contraria a carico del destinatario. Nel caso concreto, la prova testimoniale articolata dal ricorrente non era idonea a dimostrare l'insussistenza della convivenza temporanea, limitandosi a prospettare l'interruzione dei rapporti affettivi con la figlia, circostanza insufficiente a escluderne la presenza occasionale nell'abitazione. La Corte ha inoltre ritenuto che la censura relativa all'omessa prova non investisse un punto decisivo della controversia. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione eseguita presso la casa di abitazione del destinatario mediante consegna a un familiare convivente è valida; la relata non prova fino a querela di falso la verità della convivenza, ma solo quanto attestato dall'ufficiale notificatore e dalle dichiarazioni ricevute.
art. 7 della legge n. 890/1982
In tema di notificazione a mezzo posta è abilitato a ricevere il piego anche il familiare temporaneamente convivente con il destinatario.
La dedotta nullità del lodo per violazione del contraddittorio è stata esclusa perché la notificazione del verbale arbitrale è stata ritenuta idonea.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di legittimità per violazione di legge in relazione alle questioni sulla notificazione.
La censura di omessa ammissione della prova testimoniale è stata ritenuta infondata perché la prova non era decisiva e rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
La scelta delle prove rilevanti e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva necessaria la querela di falso, pur mantenendo ferma la decisione di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita presso l'abitazione del destinatario, la consegna dell'atto a un familiare che si presenti come convivente fa presumere la convivenza, anche temporanea, e quindi la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; l'onere di dimostrare il contrario grava su chi contesta la notifica.
- La relata di notifica fa piena prova solo delle attività compiute dal notificatore e delle dichiarazioni ricevute in sua presenza, ma non anche della verità sostanziale di tali dichiarazioni, come l'effettiva convivenza del consegnatario con il destinatario.
- Per contestare efficacemente una notifica a familiare convivente non è sufficiente allegare la diversa residenza anagrafica o la cessazione dei rapporti affettivi; occorre una prova specifica dell'insussistenza della convivenza, anche temporanea, al momento della consegna.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova è decisiva, cioè idonea, con certezza e non con mera probabilità, a scardinare la ratio decidendi della sentenza di merito.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella selezione e valutazione delle prove e non deve necessariamente motivare in modo analitico la irrilevanza di ogni singola istanza istruttoria quando tale irrilevanza emerga implicitamente dalla motivazione complessiva.
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