Cassazione Penale, Sentenza n. 30271/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga biennale del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis. Gallo, tramite i difensori, ha denunciato violazione dell'art. 41-bis e dell'art. 125 c.p.p. per mancata o carente motivazione, rilevando omissione della verifica di elementi favorevoli alla cessazione della pericolosità (lunga detenzione continua, valutazioni positive dell'equipe trattamentale, limitate segnalazioni disciplinari in 14 anni, assenza di nuove imputazioni, presunta emergenza di una diversa organizzazione camorristica). Ha contestato la valorizzazione di circostanze ritenute irrilevanti, smentite o generiche (svolgimento di attività lavorativa, ordinanza cautelare del 2020, coinvolgimento dei familiari, relazioni personali dei figli) e l'assenza di chiarimenti sul rapporto effettivo del ricorrente con il contesto criminale recente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ricordato che il sindacato di legittimità sulle proroghe ex art. 41-bis è limitato alla violazione di legge, comprensiva della mancanza di motivazione intesa come assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Avendo il Tribunale di Sorveglianza motivato adeguatamente la proroga, la Cassazione ha ritenuto legittima la decisione: il provvedimento ministeriale e l'ordinanza di rigetto hanno evidenziato la qualifica del ricorrente come esponente di rilievo della cosca Gallo-Cavalieri, la struttura familiare del sodalizio, la persistenza dell'operatività del clan (anche alla luce di gravi fatti delittuosi 2020-2023) e indici concreti del rischio di collegamenti esterni (ordinanza cautelare del 21/9/2020, recenti sanzioni disciplinari). La Corte ha inoltre confermato l'ammissibilità dell'uso di elementi probabilistici e di indizi (anche pendenze processuali) per valutare la perdurante capacità di mantenere contatti con l'organizzazione, e ha escluso rilievo decisivo al mero decorso del tempo o alla sola detenzione.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
comma 2-sexies e comma 2-bis richiamati nel dispositivo
Il sindacato di cassazione sulle proroghe ex art. 41-bis è limitato alla violazione di legge, inclusa la mancanza di motivazione; il Tribunale deve motivare sui presupposti della proroga e sulla congruità delle misure rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza; l'accertamento della capacità di mantenere collegamenti si effettua anche su base probabilistica e valutando parametri indicativi (profilo criminale, ruolo, operatività del sodalizio, eventuali nuove incriminazioni).
art. 125 codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente come norma processuale rilevante in tema di motivazione; la Corte ha confermato che il controllo in cassazione riguarda la violazione di norme di legge e l'adeguatezza della motivazione richiesta dall'art. 41-bis.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) codice di procedura penale
lett. b) e c) impugnazione per motivi di diritto
La natura del ricorso è di diritto (violazione di legge e vizio di motivazione), ambito entro il quale la Cassazione ha esercitato il suo sindacato.
E' l'aggravante applicata al reato associativo per cui Gallo è stato condannato; la presenza dell'aggravante e la struttura familiare della cosca sono state ritenute elementi utili a valutare la perdurante pericolosità e i possibili contatti esterni.
Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
richiamata come fonte della disciplina dell'art. 41-bis
Conferma che la proroga del regime differenziato può fondarsi su elementi indiziari e probabilistici purché adeguatamente motivati; il mero trascorrere del tempo o la sola partecipazione a trattamenti non sono di per sé decisivi.
Massime di principio
- In Cassazione il controllo sulle proroghe ex art. 41-bis è limitato a profili di diritto: in particolare alla violazione di legge e all'assenza di motivazione intesa come carenza di coerenza, completezza e logica.
- La motivazione deve esplicitare i presupposti e la congruità della proroga rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza: indicare ruolo del detenuto, struttura e operatività del sodalizio, indici fattuali recenti e sanzioni disciplinari è essenziale.
- Non è richiesta la certezza di collegamenti con l'esterno: è sufficiente che la persistenza di tali collegamenti appaia ragionevolmente probabile sulla base di dati e indizi concreti (anche pendenze processuali e ordinanze cautelari).
- Il solo decorso del tempo o il fatto che il soggetto sia detenuto non sono elementi sufficienti per dimostrare la cessazione della pericolosità; servono elementi specifici, concreti e aggiornati di dissociazione.
- Per impugnare con successo una proroga ex art. 41-bis bisogna documentare elementi concreti e recenti che provino la perdita dei collegamenti o la trasformazione del ruolo criminale (es. prove di dissociazione, debolezza organizzativa comprovata, risultati di trattamento con riscontri oggettivi).
- Circostanze quali sanzioni disciplinari recenti, coinvolgimento familiare in dinamiche criminali o gravi fatti delittuosi nel territorio di riferimento consolidano la legittimità della proroga se adeguatamente motivate.
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