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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11785/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La dipendente ha agito per ottenere il riconoscimento economico delle mansioni superiori asseritamente svolte senza soluzione di continuità dal 28 aprile 2008 al 24 ottobre 2012, riferite all’area AIII, posizione economica FIII, sostenendo di avere svolto tutte le procedure contabili dell’Ufficio V e chiedendo il pagamento della differenza retributiva di euro 39.363,29. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e del CCNL Comparto Ministeri, sotto il profilo dell’errore di sussunzione e della motivazione contraddittoria, per non avere riconosciuto che il trattamento economico dovesse essere commisurato alle mansioni effettivamente svolte e per non avere valorizzato l’ordine di servizio n. 4 che richiamava mansioni di maggiore impegno e responsabilità; 2) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla valutazione delle prove e delle mansioni concretamente svolte; 3) omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento di un livello intermedio tra quello rivendicato e quello posseduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; inoltre, la ricorrente non aveva specificato in modo sufficiente le mansioni precedenti e quelle asseritamente superiori né il contenuto dell’ordine di servizio. La motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta analitica e coerente, avendo valorizzato l’assetto organizzativo dell’ufficio, la carenza di una descrizione puntuale delle mansioni, le deposizioni testimoniali e l’assenza di elementi idonei a dimostrare funzioni di coordinamento, elevato contenuto specialistico, potere gestionale o responsabilità sui risultati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava un omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme e, comunque, per le stesse ragioni di inammissibilità del primo motivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva rilevato che la domanda relativa al livello intermedio non risultava proposta nel primo grado e mancava ogni specifica allegazione; la ricorrente non aveva neppure trascritto gli elementi essenziali dell’atto introduttivo per consentire il controllo della dedotta omissione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego; la Corte non ne affronta il merito, ritenendo inammissibili le censure perché dirette a una rivalutazione delle prove

  • CCNL Comparto Ministeri

    richiamato quale fonte collettiva rilevante per l’inquadramento e il trattamento economico, ma la deduzione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di nuova valutazione probatoria

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità, di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando, nella sostanza, mira a una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La doglianza relativa a mansioni superiori deve indicare in modo specifico le mansioni originarie, quelle asseritamente svolte in concreto e gli elementi probatori dai quali desumerne la superiore qualificazione; in mancanza, il motivo difetta di specificità.
  • L’ordine di servizio o altro atto interno non è di per sé decisivo se non contiene una descrizione congrua e comparativa delle mansioni di provenienza e di quelle nuove, tale da rendere verificabile il salto di qualifica dedotto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando opera la doppia conforme e quando la censura tende comunque a sovrapporsi alla rivalutazione del compendio istruttorio.
  • La dedotta omessa pronuncia su una domanda è inammissibile se il ricorrente non dimostra, con adeguata specificazione dell’atto introduttivo, che la domanda era stata effettivamente proposta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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