Cassazione Civile, Ordinanza n. 29393/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (azienda)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da una società e da un socio in proprio contro una società vicina, lamentando immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità e chiedendo la cessazione del rumore mediante l'adozione di accorgimenti tecnici di fonoassorbimento. Il Tribunale aveva accolto la tutela inibitoria e, nel merito, aveva confermato l'intollerabilità delle immissioni, rigettando però la domanda risarcitoria. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non applicabili i parametri di tollerabilità delle sole zone industriali perché nell'area erano presenti anche insediamenti residenziali. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 844 c.c., della L. n. 447/1995, del D.P.C.M. 14.11.1997 e della deliberazione regionale lombarda n. 7/9776/2002, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente individuato il parametro di riferimento della tollerabilità e non avesse svolto il necessario contemperamento tra esigenze della produzione e ragioni della proprietà; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 844 c.c., 6-ter L. n. 13/2009, 4 e 6 L. n. 447/1995, per non avere considerato il preuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la motivazione della Corte territoriale perché questa si era limitata a constatare la presenza, nell'area, di fabbricati industriali e residenziali, escludendo per ciò solo l'applicazione dei parametri delle zone a esclusiva vocazione industriale, senza però indicare quale parametro fosse concretamente applicabile, senza verificare il suo superamento e senza svolgere, in mancanza di tale superamento, il giudizio comparativo tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà richiesto dall'art. 844 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base del ricorso cautelare volto alla cessazione urgente delle immissioni
impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportare le immissioni inevitabili; il giudice deve individuare il parametro applicabile, verificare il superamento della soglia di tollerabilità e, solo se del caso, operare il bilanciamento tra interessi contrapposti
richiamato per affermare che, una volta superata la normale tollerabilità, la pretesa risarcitoria si colloca nello schema dell'illecito aquiliano
richiamato per il profilo del danno non patrimoniale eventualmente risarcibile da immissioni
invocata quale disciplina di riferimento in tema di inquinamento acustico e limiti di rumorosità
D.P.C.M. 14.11.1997
invocato come parametro tecnico-normativo per la misurazione del rumore
deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. 7/9776 del 12.7.2002
richiamata come atto di zonizzazione acustica rilevante per individuare i limiti applicabili
richiamato per la proposta di definizione accelerata e la successiva richiesta di decisione
richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del consigliere redattore della proposta di definizione accelerata
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come parametri di censura per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 6-ter della legge n. 13 del 2009
invocato nel secondo motivo in relazione al tema del preuso
Massime di principio
- In materia di immissioni, il giudice non può limitarsi a rilevare la presenza nell'area di insediamenti industriali o residenziali, ma deve individuare in concreto il parametro di tollerabilità applicabile in ragione delle caratteristiche della zona, verificarne il superamento e solo dopo, se necessario, procedere al bilanciamento tra esigenze della produzione e ragioni della proprietà.
- Il giudizio di contemperamento ex art. 844 c.c. presuppone un accertamento fattuale completo sulla soglia di normale tollerabilità; se tale soglia è superata, il conflitto di interessi cede rispetto all'illiceità dell'immissione e la domanda risarcitoria si valuta secondo i criteri dell'illecito aquiliano.
- Il preuso può assumere rilievo solo all'interno del giudizio comparativo previsto dall'art. 844 c.c.; se manca la verifica preliminare del parametro di tollerabilità e del suo superamento, la questione del preuso resta assorbita.
- La presenza di una zonizzazione urbanistica o acustica non rende di per sé lecite tutte le immissioni: essa è un elemento di contesto per la valutazione giudiziale, non un'automatica legittimazione dell'attività rumorosa.
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