Cassazione Civile, Sentenza n. 4854/2020 del 24/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un immobile, registrata in data non indicata nel testo, contestando l'accertamento di una parte occultata del corrispettivo. La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 5/2010, aveva accolto il ricorso soltanto quanto alle sanzioni, dichiarando privo di effetti il provvedimento sanzionatorio e confermando nel resto l'avviso. In appello, la Commissione tributaria regionale di Genova, con sentenza n. 581/2013 depositata il 24 aprile 2014, aveva confermato l'accertamento e, accogliendo l'appello incidentale dell'Agenzia, riformato la decisione sulle sanzioni. La contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e del D.Lgs. n. 32/2001, per la mancata allegazione all'avviso del processo verbale di constatazione richiamato nella motivazione, sostenendo che la conoscibilità dell'atto non bastasse; 2) violazione degli artt. 20 e 72 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia, per avere la CTR ravvisato un collegamento fra il preliminare del 23 novembre 2004 e il rogito del 17 maggio 2005, benché, secondo la ricorrente, fossero operazioni distinte per soggetti e oggetto; 3) violazione dell'art. 57, comma 6, del D.P.R. n. 131/1986 e vizio motivazionale, contestando la solidarietà con il marito e l'affermazione che entrambi avessero acquistato l'intero immobile, poiché la contribuente avrebbe acquistato l'usufrutto e il marito la nuda proprietà; 4) violazione degli artt. 2, 9 e 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 5 della L. n. 689/1981, oltre a vizio motivazionale, per asserita mancanza di motivazione idonea dell'irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: l'obbligo di motivazione per relationem è assolto se l'atto richiamato è allegato, se ne è riprodotto il contenuto essenziale oppure se il contribuente già lo conosce per precedente notificazione. Nel caso concreto, il processo verbale era stato notificato alla società di cui la ricorrente era titolare e la CTR aveva rilevato che la contribuente aveva compreso le ragioni della pretesa e predisposto una difesa puntuale. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti diretti a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di cassazione: la Corte ha quindi escluso che potessero essere rivalutati il collegamento fra i contratti, la congruità del valore dichiarato e i presupposti della solidarietà, già apprezzati dal giudice di merito. Anche il quarto motivo è stato respinto: accertato l'occultamento di una parte del corrispettivo, la sanzione prevista dall'art. 72 del D.P.R. n. 131/1986 consegue all'illecito amministrativo ed è stata correttamente ritenuta irrogabile alla sottoscrittrice dell'atto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), ha la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione e quindi di consentire al contribuente di poter approntare una idonea linea difensiva.
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo è funzionale alla comprensione della pretesa e alla possibilità di difendersi; può essere soddisfatto anche senza allegazione materiale quando l'atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato o questo sia già conosciuto dal contribuente per precedente notificazione.
Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 72, stabilisce una sanzione amministrativa nei casi, come quello in esame, in cui sia stato accertato l’occultamento di una parte del corrispettivo pattuito in sede di registrazione dell’atto di vendita.
L'accertamento dell'occultamento di una parte del corrispettivo dichiarato nell'atto di vendita registrato determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla norma; la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione alla contribuente sottoscrittrice dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a corrispondere in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a corrispondere in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
La disposizione individua l'importo di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo richiamato dal comma 1-quater; il testo precisa che l'ulteriore versamento è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'obbligo di allegare all'atto impositivo un atto richiamato per relationem è soddisfatto anche quando l'atto richiamante ne riproduce il contenuto essenziale oppure quando il contribuente ne aveva già avuto conoscenza mediante precedente notificazione; la funzione dell'obbligo è rendere comprensibili le ragioni della pretesa e consentire un'effettiva difesa.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o una ricostruzione dei fatti preferita dalla parte, quando le censure esprimono soltanto dissenso rispetto all'apprezzamento di merito del giudice.
- Accertato l'occultamento di una parte del corrispettivo pattuito nella vendita sottoposta a registrazione, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 72 del D.P.R. n. 131/1986 consegue all'illecito e può essere irrogata al sottoscrittore dell'atto.
Come è indicizzato
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