Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23280/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa in relazione a una vicenda di compravendita di autovettura. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio, una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura mirasse a sollecitare un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa alla Cassazione. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva dato conto in modo logico e coerente delle ragioni della condanna, valorizzando l'inconsistenza della tesi difensiva della mera intermediazione, l'attendibilità del teste indicato e la sussistenza del dolo di truffa desunto dalla creazione di un'artificiosa impalcatura contrattuale idonea a far apparire il ricorrente come intermediario di una trattativa di acquisto in realtà inesistente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 640 c.p.

    la condotta è stata ritenuta integrativa del dolo di truffa, desunto dall'artificiosa costruzione contrattuale e dall'inganno posto in essere ai danni della persona offesa

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti, delle prove o dell'attendibilità dei testimoni è inammissibile quando solleciti una rivalutazione del merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la sentenza presenti effettive lacune logiche, contraddizioni o manifeste illogicità, non quando il giudice abbia già esposto una motivazione completa e coerente.
  • In tema di truffa, il dolo può essere desunto dalla costruzione di una rappresentazione artificiosa e decettiva della realtà, idonea a indurre in errore la vittima sulla natura e sulla finalità dell'operazione.
  • La qualificazione della condotta come mera intermediazione, se smentita dalla ricostruzione logica del giudice di merito e non specificamente confutata in appello, non è rivalutabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.