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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13502/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per tre motivi: 1) correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza d'appello (la Corte aveva già disposto la correzione il 5/02/2025 ma il dispositivo non era stato aggiornato); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta duplicazione di fattispecie (contestazione che il peculato contestato al capo B sarebbe assorbito dalla truffa contestata al capo A, poiché la stessa somma di 29.000 euro sarebbe stata acquisita mediante artifici e raggiri); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera (art. 61, n.11 c.p.), contestando che fosse più pertinente l'aggravante di cui all'art. 61, n.9 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: 1) ha preso atto e riconosciuto l'errore materiale nel dispositivo dell'appello, già corretto dalla Corte d'appello il 5/02/2025; 2) ha accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la statuizione relativa al capo B (peculato), ritenendo che la condotta appropriativa delle somme sia inscindibilmente connessa e assorbita nella truffa aggravata del capo A, poiché non v'era alcuna disponibilità lecita della somma per ragione dell'ufficio prima dell'impossessamento; ha perciò disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della pena principale e la rivalutazione delle pene accessorie; 3) ha rigettato il terzo motivo, confermando la corretta applicazione dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera; ha dichiarato irrevocabile la responsabilità per i reati contestati nei capi A), C), D), E) e F); infine ha disposto la condanna dell'imputato al pagamento di spese di difesa per alcune parti civili secondo il criterio di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La truffa si integra quando la vittima, indotta in errore con artifici e raggiri, compie un atto che provoca una diminuzione patrimoniale a suo danno e un ingiusto profitto per l'agente; il momento consumativo coincide con il conseguimento del possesso per effetto dell'inganno

  • art. 314 cod. pen.

    Il peculato presuppone che l'agente abbia una disponibilità materiale o giuridica del bene per ragione dell'ufficio o del servizio prima dell'impossessamento; se tale disponibilità lecita manca e il possesso è stato acquisito per mezzo di inganno, l'ipotesi è quella della truffa e non del peculato

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera

    L'aggravante opera quando il reato è commesso approfittando di rapporti giuridici che impongono un obbligo di facere o comunque instaurano un rapporto di fiducia che agevola la commissione del fatto; è rilevante anche in rapporti privatistici se esiste un obbligo di prestazione d'opera

  • art. 61, n. 9 cod. pen.

    altra aggravante distinta

    Richiamata nel ricorso come possibile alternativa all'art. 61, n.11, ma la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 61, n.11 nella forma dell'abuso di prestazione d'opera

Massime di principio

  • Per distinguere truffa da peculato occorre verificare se, prima dell'atto di appropriazione, l'agente avesse una disponibilità lecita (materiale o giuridica) del bene per ragione dell'ufficio: presenza -> peculato; acquisizione tramite inganno -> truffa
  • La frammentazione cronologica di atti dispositivi non implica automaticamente autonomia di più reati se le azioni sono finalisticamente unitarie e preordinate sin dall'inizio: in tal caso prevale l'unica fattispecie che ricomprende l'intera condotta
  • L'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera (art. 61, n.11) si applica non solo ai rapporti di lavoro formali ma anche a qualsiasi rapporto giuridico che imponga un obbligo di facere o fondi una relazione di fiducia tale da agevolare il reato
  • Gli errori materiali nel dispositivo di una sentenza di merito possono essere rettificati e la Corte di legittimità può limitarsi a darne atto, anche quando la Corte d'appello abbia già provveduto alla correzione
  • In caso di annullamento parziale per assorbimento di un capo, la revisione delle pene principali e accessorie va disposta dalla corte di merito cui vengono trasmessi gli atti

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