Cassazione Civile, Ordinanza n. 09189/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 10.000 basato su un assegno emesso in favore dell'esecutore dei lavori. L'obbligato ha proposto opposizione sostenendo che l'assegno era stato consegnato solo a garanzia del pagamento di lavori edili già integralmente saldati; l'esecutore dei lavori ha resistito affermando che quella somma rappresentava solo una parte del corrispettivo dovuto per prestazioni edili complessivamente pari a euro 19.800 e, nel giudizio di opposizione, ha chiesto anche la condanna al pagamento dell'ulteriore importo di euro 9.800. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ma ha dichiarato inammissibile la domanda ulteriore; la Corte d'appello, in un primo grado di appello, ha revocato il decreto ritenendo nullo il patto di garanzia collegato all'assegno. La Cassazione, con ordinanza rescindente, ha cassato tale decisione perché il giudice d'appello non aveva verificato la fondatezza della pretesa creditoria del resistente, limitandosi a dichiarare la nullità del patto di garanzia. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 10.000, valorizzando la prova dell'esecuzione delle opere e della residua debenza, ma contenendo la condanna entro il limite del giudizio di rinvio. Il ricorrente ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe travisato la causa petendi e accolto la domanda senza una nuova delibazione completa del fatto e delle eccezioni, oltre a omettere la prova del credito; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non aver considerato due testimonianze che, a suo dire, escludevano l'esistenza del credito nella misura dedotta. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, osservando che il rinvio aveva riguardato solo l'accertamento della pretesa creditoria fino a euro 10.000 e che la causa petendi era il saldo dei lavori eseguiti, non la sola fattura indicata dal ricorrente; ha inoltre precisato che la valutazione delle testimonianze e la ricostruzione del materiale probatorio appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Torino in sede di rinvio, che aveva condannato il ricorrente al pagamento di euro 10.000 oltre interessi legali dal 14.12.2007 al saldo. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso: il primo perché non vi era stata alcuna indebita modificazione della causa petendi e il giudice di rinvio aveva correttamente verificato la fondatezza del credito entro il limite dell'importo azionato; il secondo perché la valutazione delle testimonianze e della loro rilevanza probatoria è riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio non ha pronunciato ultra o extra petita, poiché ha deciso entro i limiti della domanda originaria azionata in monitorio, accertando il credito nel perimetro dell'importo di euro 10.000.
Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta delimitato dalla sentenza rescindente e dai capi non coperti da giudicato; il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
La censura sulla mancata prova del credito è stata respinta perché il credito risultava sorretto da documenti, testimonianze e consulenza tecnica, secondo la valutazione del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge è stata ritenuta infondata in quanto il giudice di rinvio si è attenuto ai limiti fissati dalla precedente cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di testimonianze è stato escluso perché si trattava di una diversa lettura del materiale istruttorio, non di un fatto decisivo trascurato.
artt. 1 e 2 r.d. n. 1736 del 1933
La precedente cassazione aveva escluso che bastasse la nullità del patto di garanzia dell'assegno per definire la lite, imponendo invece l'accertamento della sostanza del credito sottostante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve compiere un accertamento pieno e autonomo della pretesa creditoria, senza limitarsi a verificare la legittimità formale dell'ingiunzione.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e deve restare nei limiti del thema decidendum non coperto da giudicato.
- La nullità di un patto di garanzia collegato a un assegno non esonera dal dovere di verificare se il credito sottostante esista effettivamente e per quale importo sia dovuto.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché il giudizio sulla rilevanza e attendibilità del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
- Quando il credito azionato sia sorretto da documenti, testimonianze e consulenza tecnica, la censura di mancata prova è infondata se mira soltanto a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
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