Cassazione Penale, Sentenza n. 8631/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura interdittiva della sospensione dalle funzioni adottata per l'accusa provvisoria di corruzione (art. 319, 321 c.p.). Le censure principali riguardano: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche utilizzate, perché eseguite in un distinto procedimento e quindi acquistate in violazione del divieto previsto dall'art. 270 c.p.p.; 2) la presunta illegittima utilizzazione del captatore informatico e una motivazione apparente del Tribunale che non avrebbe affrontato il tema alla luce della giurisprudenza delle Sez. Unite (richiamata Scurato 2016); 3) vizio di motivazione e mancata risposta alle censure difensive relative all'adeguatezza del quadro indiziario emerso dalle intercettazioni e alla persistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sul punto relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari non abbia dimostrato l'esistenza di una "connessione qualificata" (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) tra i reati per cui erano autorizzate le intercettazioni nell'originario procedimento e il reato di corruzione ascritto al ricorrente, come richiesto dalla giurisprudenza (Sez. U., n. 51/2019, Cavallo). Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bari per un nuovo esame limitato a tale profilo preliminare, ritenendo assorbite le restanti censure.
Norme richiamate
Norma sostanziale sulla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: è il reato provvisoriamente ascritto al ricorrente.
Disciplina collegata alla corruzione; citata nell'imputazione provvisoria.
Regola i limiti di utilizzazione delle intercettazioni e le condizioni di ammissibilità; richiamata nella censura sulla legittimità dell'impiego delle captazioni.
Prevede il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, salvo eccezioni. La Corte ha valutato che, in assenza di prova di una connessione qualificata, le intercettazioni potrebbero essere inutilizzabili ai fini dell'accusa di corruzione.
Definisce la connessione tra reati; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia dimostrato la "connessione qualificata" richiesta per estendere l'utilizzabilità delle intercettazioni ad altro procedimento.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza e l'effetto del rinvio: la Corte ha rinviato al Tribunale di Bari per nuovo esame ai sensi di questa previsione.
giurisprudenza: Sez. U., n. 51/2019 (Cavallo)
Precetto interpretativo richiamato dalla Corte: per usare intercettazioni in altro procedimento serve, in mancanza dell'eccezione di arresto in flagranza, la dimostrazione di una connessione qualificata ex art. 12 c.p.p.; criterio che la Corte applica per valutare la legittimità dell'impiego delle captazioni.
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in un procedimento non possono essere automaticamente utilizzate in un procedimento diverso salvo che sussista una connessione qualificata tra i reati (art. 12 c.p.p.) o altre eccezioni previste dalla legge; il giudice che le utilizza deve motivare la sussistenza di tale connessione.
- Se l'impiego di intercettazioni è centrale per il quadro indiziario a sostegno di misure cautelari o interdittive, la loro eventuale inutilizzabilità può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- La Procura, quando intende utilizzare captazioni eseguite in altro procedimento, dovrebbe chiarire e documentare il nesso di connessione tra i fatti oppure procedere allo stralcio e a nuova iscrizione per evitare censure di utilizzabilità.
- Il giudice di merito deve rispondere esaurientemente alle censure difensive che mettono in discussione la fonte e la pertinenza delle intercettazioni e l'adeguatezza del quadro indiziario; la motivazione apparente o generica può portare all'annullamento in cassazione.
- La giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) è criterio guida per valutare l'ammissione di captazioni tra procedimenti diversi: occorre applicare i principi stabiliti e verificare caso per caso la rilevanza e la connessione dei reati.
- In presenza di dubbi sull'utilizzabilità di prove derivanti da altro procedimento, le questioni vanno trattate preliminarmente poiché incidono direttamente sulla legittimità delle misure interdittive o cautelari adottate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8314/2024 del 27/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →