Cassazione Penale, Sentenza n. 19330/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra due condanne e ha rideterminato la pena complessiva in 11 anni di reclusione e 10.000 euro di multa. Denuncia violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena e, in particolare, agli aumenti applicati per il reato satellite: lamenta l'assenza di adeguata motivazione sulla misura dell'aumento e la disparità di trattamento rispetto ai coimputati che, giudicati separatamente, avevano ottenuto un aumento inferiore nella sede di cognizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato la rideterminazione della pena, applicando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. U., Pizzone) che richiedono la motivazione distinta degli aumenti per ciascun reato satellite in ragione della loro entità. La Corte ha inoltre affermato l'autonomia del giudice dell'esecuzione rispetto alle determinazioni del giudice della cognizione riguardo ai coimputati: le posizioni processuali sono separate e non vincolanti reciprocamente, inoltre i calcoli non sono confrontabili quando il reato piu grave individuato nei due procedimenti non coincide (qui estorsione nel procedimento esecutivo versus reato associativo nel giudizio di cognizione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sul concorso di reati e sulla continuazione; interpretata come limite al cumulo materiale e come parametro che impone al giudice di mantenere proporzione tra le pene, richiedendo motivazione sugli aumenti applicati per ciascun reato satellite
Norma sulla determinazione della pena; richiamata dal ricorrente per vizio di motivazione nella quantificazione della pena complessiva, la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente alla luce dei principi giurisprudenziali applicati
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Giudice dell'esecuzione per individuare il reato piu grave ai fini del calcolo della pena complessiva; la Corte ha osservato che la diversa individuazione del reato piu grave nei diversi giudizi rende i calcoli non direttamente confrontabili
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene
Principio che impone al giudice, soprattutto quando gli aumenti sono significativi, di motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite per verificare la proporzionalità e l'assenza di cumulo surrettizio
Sez. 1, Sentenza n. 44598 del 2021
non può non rilevarsi che l'aumento di pena per la continuazione operato in sede esecutiva è del tutto svincolato, sul piano dosimetrico, dalle determinazioni adottate dal giudice della cognizione nei confronti di eventuali coimputati del condannato, essendo le posizioni di questi soggetti processuali separate e non sovrapponibili
Affermata l'autonomia della determinazione della pena in sede esecutiva rispetto alle decisioni sul trattamento sanzionatorio dei coimputati in sede di cognizione
Sez. 1, n. 14824 dell'8/1/2021 (Zonno)
Conferma che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra posizioni concorrenti è autonomo e che è irrilevante che in altra sede il vincolo ex art. 81 sia stato riconosciuto per altri concorrenti
Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
Richiamata per i criteri di dosimetria quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite solo con pena detentiva; utile al giudice dell'esecuzione per stabilire gli aumenti applicabili
Massime di principio
- In sede esecutiva il giudice della esecuzione ha autonomia nella determinazione della pena complessiva e non è vincolato dalle scelte di dosimetria operate dal giudice della cognizione a carico dei coimputati; le posizioni processuali sono separate.
- Quando si riconosce la continuazione e si applicano aumenti per reati satellite, il giudice deve motivare distintamente l'entità dell'aumento per ciascun reato satellite, soprattutto se gli aumenti sono rilevanti, per rendere verificabile la proporzionalità e per escludere un cumulo materiale occulto.
- Non è corretto confrontare meccanicamente la misura degli aumenti subiti da soggetti giudicati in procedimenti distinti, perché i reati piu gravi individuati e i parametri di calcolo possono differire tra le sedi.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva è possibile anche se in altra sede il vincolo ex art. 81 cod. pen. è stato riconosciuto diversamente per altri concorrenti; ciò non incide sulla autonoma dosimetria dell'esecuzione.
- Se il ricorrente lamenta vizio di motivazione nella quantificazione della pena, il rimedio è percorribile solo se la motivazione appare effettivamente carente o contraddittoria rispetto ai parametri giurisprudenziali richiesti; la mera disparità rispetto al trattamento dei coimputati non è sufficiente se le posizioni sono separate o i parametri differiscono.
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