Cassazione Civile, Ordinanza n. 24462/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI emessi per l'anno d'imposta 2009 su tre unità immobiliari acquistate per successione ereditaria da tre germani in comproprietà per quote eguali. Ciascuno dei comproprietari aveva la propria residenza anagrafica in una delle tre abitazioni e concedeva gratuitamente agli altri l'uso delle rispettive quote. I contribuenti avevano ottenuto l'annullamento degli avvisi in primo e secondo grado, perché la CTR aveva ritenuto che tutte e tre le abitazioni dovessero beneficiare dell'esenzione come abitazioni principali dei rispettivi fratelli. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 59 d.lgs. 446/1997, dell'art. 5 del regolamento comunale ICI e dell'art. 8 d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'agevolazione comunale per gli immobili concessi in uso a parenti si applicava solo ai parenti in linea retta entro il secondo grado e non ai fratelli, con conseguente imponibilità delle quote possedute negli altri immobili; 2) motivazione contraddittoria e illogica della sentenza d'appello, perché il giudice regionale avrebbe riconosciuto la comproprietà reciproca e, nonostante ciò, avrebbe escluso l'imposta anche sulle quote degli altri immobili; 3) omessa pronuncia sull'assenza della dichiarazione sostitutiva richiesta a pena di decadenza dal regolamento comunale e sull'esclusione del beneficio per i parenti collaterali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento ICI. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, mentre ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico dei contribuenti soccombenti in solido.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare violazione di legge sui presupposti dell'esenzione ICI e del regolamento comunale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato il parametro invocato per censurare la motivazione della sentenza e l'omessa pronuncia su questioni decisive.
Consente ai comuni di disciplinare taluni profili dell'ICI, compresa l'assimilazione all'abitazione principale entro i limiti regolamentari.
art. 5, comma 1, regolamento comunale ICI del Comune di Viterbo
Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali
L'agevolazione regolamentare non si estende ai parenti in linea collaterale, come i fratelli.
art. 5, comma 2, regolamento comunale ICI del Comune di Viterbo
Prevede, secondo il ricorrente, una dichiarazione sostitutiva a pena di decadenza quale condizione per fruire del beneficio.
Riguarda l'esenzione/agevolazione ICI per l'abitazione principale, applicabile solo in presenza dei presupposti normativi previsti.
Individua il titolo soggettivo dell'imposizione ICI nella proprietà o comproprietà del bene.
art. 1 L. 93/2008
Ha introdotto l'esenzione invocata in giudizio, ma la Corte ne ha ribadito l'applicazione rigorosa e di stretta interpretazione.
Ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per abitazione principale richiede che, con riferimento alla medesima unità immobiliare, il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino stabilmente e vi abbiano la residenza anagrafica; non è sufficiente una mera destinazione sostanziale dell'immobile ad abitazione di un familiare diverso dal possessore che invoca il beneficio.
- Le norme agevolative in materia tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento comunale.
- Quando un regolamento comunale limita l'assimilazione all'abitazione principale agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro un certo grado, il beneficio non può essere riconosciuto ai parenti collaterali.
- La comproprietà di più unità immobiliari non giustifica l'esenzione sulle quote riferite a immobili diversi da quello in cui il singolo contribuente ha residenza anagrafica e dimora abituale; su tali quote l'imposizione resta dovuta secondo il titolo di proprietà.
- Se il giudice di merito decide in contrasto con il significato letterale e sistematico della disciplina agevolativa, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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