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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04530/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e che, in assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi era luogo a provvedere sulle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il soggetto destinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto per presenza irregolare sul territorio nazionale aveva proposto ricorso al giudice di pace di Vibo Valentia. Il giudice di pace ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito del relativo potere.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011

    È il termine per il deposito del ricorso avverso il decreto di espulsione; il giudice di pace aveva ritenuto tardivo il ricorso introduttivo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La Corte richiama la norma per affermare che, in mancanza di accettazione della rinuncia, non opera la condizione che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante; nel caso concreto, tuttavia, non essendovi difese dell'intimato, non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte; non ha natura accettizia.
  • La rinuncia al ricorso determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità e comporta l'estinzione del processo.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la regola sulle spese dipende anche dall'eventuale attività difensiva della parte intimata; se questa non si costituisce o non svolge difese, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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