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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23429/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina due ricorsi proposti nell'interesse di due coimputati condannati dalla Corte d'appello di Torino per il reato di cui all'art. 642 c.p., in uno dei casi contestato con il concorso di persone e la continuazione (artt. 110 e 81 c.p.). Il primo ricorrente censura la mancata assoluzione e il trattamento sanzionatorio; il secondo deduce violazione di legge e vizi di motivazione sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il dolo non sarebbe stato dimostrato, che esso sarebbe stato desunto illegittimamente dalla partecipazione alla denuncia del sinistro e che vi sarebbe carenza di motivazione sul nesso tra fatto storico ed elemento psicologico. La Corte ritiene tutti i motivi generici e privi di specificità, perché non confrontati in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che viene reputata logicamente corretta e adeguatamente confutativa delle difese, anche mediante argomenti logico-dimostrativi in relazione alla posizione del secondo ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    È la fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione e di vaglio nei motivi di ricorso; la Corte non ne rivede il merito perché le censure sono ritenute generiche e non specifiche.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nella contestazione a titolo di concorso di persone nel reato.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nella contestazione a titolo di continuazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte lo usa come parametro della specificità dell'impugnazione, affermando che i motivi privi dei requisiti prescritti sono generici e inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti sono inammissibili per genericità.
  • La mera riproposizione di censure già svolte nei gradi di merito, senza indicare gli errori logici o giuridici della decisione impugnata, non consente al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e confuta in modo puntuale le difese, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura del fatto a quella del giudice di merito.
  • La deduzione del dolo o dell'elemento soggettivo deve essere censurata indicando specificamente quali passaggi motivazionali siano illogici o giuridicamente errati; un attacco astratto alla ricostruzione del dolo è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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