Cassazione Civile, Ordinanza n. 06277/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla proprietaria di un appartamento sovrastante contro il proprietario del piano inferiore, per ottenere la demolizione o comunque l'arretramento di una tettoia/struttura lignea realizzata sul terrazzino di proprietà esclusiva di quest'ultimo, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente alla demolizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il soccombente deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 907 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto un diritto di veduta in favore della controparte nonostante questa avesse chiuso il proprio balcone con infissi, creando una volumetria aggiuntiva e rinunciando così all'affaccio in appiombo; aggiungeva poi che, nel caso concreto, sarebbe stato impossibile rispettare la distanza minima di tre metri, poiché l'estradosso del balcone sovrastante distava solo 2,65 metri. Con memoria successiva introduceva anche un tema di bilanciamento di interessi, ritenendo non effettiva la lesione del diritto di veduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima parte della censura perché diretta a contestare un accertamento di fatto della Corte d'appello, che aveva escluso che il manufatto fosse aperto e aveva invece accertato la natura stabile della struttura, idonea a sostenere una tenda, nonché la persistente possibilità di esercitare l'affaccio e quindi il diritto di veduta da parte della proprietaria sovrastante. Ha inoltre respinto la doglianza sulla impossibilità di rispettare la distanza di tre metri, ribadendo che l'art. 907 c.c. non è derogato dall'art. 1102 c.c. e che il proprietario del piano inferiore può chiudere il balcone solo entro il perimetro del balcone sovrastante dal quale si esercita la veduta. Ha infine escluso che potesse operare un bilanciamento di interessi diverso da quello già effettuato dalla norma, richiamando la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale sull'art. 907 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sulle distanze per le costruzioni rispetto alle vedute si applica anche a strutture stabili come una pergotenda o manufatti analoghi; tutela il diritto di veduta in appiombo e non consente costruzioni entro tre metri dall'apertura da cui si esercita la veduta.
Non deroga alla disciplina dell'art. 907 c.c.; il godimento della cosa comune o dell'unità di proprietà non può legittimare costruzioni che violino la distanza legale rispetto alla veduta altrui.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
artt. 2, 3 e 24 Cost.
Richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale già ritenuta non fondata; la norma codicistica è compatibile con tali parametri perché inserita in un sistema di reciproche limitazioni tra proprietà e veduta.
Massime di principio
- L'esercizio del diritto di veduta in appiombo è tutelato dall'art. 907 c.c. con una distanza minima inderogabile di tre metri rispetto alle costruzioni del vicino.
- La chiusura di un balcone o la realizzazione di una veranda da parte del proprietario del piano inferiore è lecita solo se la nuova opera resta entro il perimetro del balcone sovrastante dal quale si esercita la veduta; non basta il solo rispetto del perimetro del proprio balcone.
- Una struttura lignea stabile destinata a sostenere una tenda da sole può essere qualificata come manufatto soggetto alle distanze legali previste per le costruzioni.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, poiché la scelta delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del fatto spettano al giudice di merito.
- L'art. 907 c.c. incorpora già il bilanciamento tra interesse alla riservatezza del vicino e valore sociale della veduta; non è quindi ammissibile un ulteriore contemperamento caso per caso che neutralizzi la distanza legale.
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