Sentenza n. 3324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro le delibere del CSM di esclusione dalle procedure per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace e di approvazione delle graduatorie definitive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva partecipato alla procedura bandita dal CSM per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace, indicando gli uffici di Gallipoli, Casarano e Taranto, e risultando prima o seconda nelle graduatorie provvisorie. Era stata tuttavia esclusa dalle graduatorie definitive perché non confermata nel precedente incarico di giudice ausiliario presso la Corte d’appello di Napoli, in applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. f), del bando. La mancata conferma e la mancata proroga dell’incarico erano state disposte dal CSM, con successivo decreto ministeriale, sulla base della ritenuta insufficiente produttività, dei ritardi nel deposito delle sentenze e di criticità qualitative nella redazione dei provvedimenti e nella trattazione delle questioni. L’appellante ha dedotto che il TAR non avrebbe esaminato adeguatamente le censure, limitandosi a riportare il contenuto degli atti; ha contestato il difetto di motivazione, l’illogicità e l’irragionevolezza della valutazione, l’omessa considerazione delle condizioni di salute proprie e della necessità di assistere la madre, della situazione organizzativa della Corte d’appello, dei precedenti pareri favorevoli del Consiglio giudiziario e delle valutazioni positive di altri dirigenti, nonché la contraddittorietà tra i diversi pareri. Ha inoltre censurato la riunione delle procedure di conferma e proroga, la mancata valutazione delle prime tre annualità di conferma, la mancata considerazione della pendenza del ricorso contro la delibera presupposta e la disparità di trattamento rispetto ad altri giudici ausiliari che sarebbero stati confermati pur in presenza di analoghe criticità. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità e per la mancata considerazione della sentenza coeva relativa agli atti presupposti, chiedendone comunque il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, prescindendo dalle eccezioni preliminari di inammissibilità perché l’impugnazione era infondata nel merito. Ha ritenuto comprovata, sulla base della documentazione istruttoria, una persistente inadeguatezza della produttività, sia per l’esiguo numero di sentenze depositate sia per i ritardi molto rilevanti, oltre a criticità qualitative già evidenziate in relazioni precedenti e coerenti con quella del Presidente facente funzioni. Le relazioni avevano segnalato sentenze prolisse, confuse, poco scorrevoli, prive di adeguata esposizione delle questioni e delle argomentazioni, nonché la necessità di correzioni e difficoltà nel cogliere i punti salienti delle controversie. Il Collegio ha escluso l’illogicità o irragionevolezza della delibera di non conferma e mancata proroga, rilevando che i documenti sanitari prodotti non attestavano impedimenti assoluti tali da rendere irragionevole la mancata considerazione della produttività. Ha escluso la contraddittorietà tra i pareri favorevoli precedenti e quello negativo successivo, poiché i primi non erano motivati mentre dagli atti istruttori emergevano già criticità significative. Ha ritenuto distinta la procedura di conferma annuale da quella di proroga: la prima riguarda l’attività svolta nel singolo anno di riferimento, mentre la seconda considera il percorso professionale complessivo; pertanto, gli esiti favorevoli delle precedenti annualità non vincolano la valutazione dell’anno successivo né quella relativa alla proroga. La tardiva valutazione delle prime tre annualità è stata ritenuta sostanzialmente inammissibile per carenza di lesività, poiché l’interessata aveva continuato a svolgere l’incarico e a percepire l’indennità. È stata inoltre ritenuta corretta la deliberazione del CSM di non procedere alla valutazione delle prime tre conferme, essendo l’interessata già cessata dall’incarico a seguito del decreto ministeriale del 4 dicembre 2023; la pendenza del ricorso contro la delibera presupposta non impediva l’adozione degli atti consequenziali, in assenza di sospensione cautelare. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché meramente accennata e non supportata dalla prova dell’assoluta identità o sovrapponibilità delle situazioni comparate, comprensiva non solo dei dati quantitativi ma anche dei ritardi e delle analoghe valutazioni negative. Poiché il bando escludeva dal conferimento dell’incarico coloro che non fossero stati confermati in un precedente incarico di magistrato onorario, l’esclusione dalla procedura è stata ritenuta vincolata e legittima. Le spese del grado di appello sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lett. f), del bando CSM
«non sono stati confermati nell’incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell’incarico»
La clausola del bando introduce una condizione ostativa al conferimento dell’incarico di giudice onorario di pace o vice procuratore onorario; una volta accertata la mancata conferma nel precedente incarico, l’esclusione dalla procedura costituisce conseguenza vincolata.
La disciplina della proroga dell’incarico di giudice ausiliario è autonoma rispetto alla procedura di conferma annuale.
art. 68, comma 2, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
La norma è richiamata quale base dell’indennità corrisposta ai giudici ausiliari per i provvedimenti con cui definiscono i processi.
Il superamento dei termini di deposito delle motivazioni delle sentenze è stato valorizzato dall’amministrazione e dal giudice quale elemento rilevante nella valutazione della professionalità e della produttività.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti menzionati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati personali, anche relativi alla salute.
Massime di principio
- La valutazione della conferma annuale di un magistrato onorario e quella della proroga dell’incarico sono procedimenti autonomi: la prima riguarda l’attività svolta nel singolo anno di riferimento, mentre la seconda considera il percorso professionale complessivo. Di conseguenza, l’esito favorevole delle precedenti conferme non vincola la valutazione negativa dell’annualità successiva né quella relativa alla proroga.
- Nella valutazione della professionalità e dell’idoneità alla prosecuzione dell’incarico onorario, l’amministrazione può valorizzare congiuntamente l’esiguo numero di provvedimenti definiti, i ritardi nel deposito delle motivazioni e le criticità qualitative delle decisioni, purché tali elementi risultino da un’adeguata istruttoria e siano esplicitati nella motivazione.
- La mera produzione di documentazione sanitaria non impone all’amministrazione di giustificare l’insufficiente produttività quando tale documentazione non attesti un impedimento assoluto all’esercizio delle funzioni, quale una lunga ospedalizzazione o un intervento chirurgico; la rilevanza delle condizioni di salute deve essere valutata in rapporto alla loro concreta incidenza sull’attività svolta.
- La censura di disparità di trattamento nei confronti dell’amministrazione richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità o totale sovrapponibilità delle situazioni comparate, non essendo sufficiente allegare genericamente che altri soggetti abbiano avuto una produttività ridotta. Devono essere comparabili anche l’entità dei ritardi, la qualità dell’attività e le valutazioni espresse dagli organi competenti.
- In assenza di una misura cautelare che ne sospenda gli effetti, l’amministrazione può adottare gli atti consequenziali fondati su un provvedimento presupposto ancora impugnato, poiché la mera pendenza del giudizio non ne elimina l’efficacia.
- Quando il bando prevede l’esclusione di chi non sia stato confermato in un precedente incarico di magistrato onorario, l’accertata mancata conferma integra una causa ostativa vincolante e rende legittima l’esclusione dalla successiva procedura selettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →