Cassazione Civile, Ordinanza n. 27984/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una divisione giudiziale di beni caduti in successione dei genitori. Nel corso del giudizio un terzo interveniente, figlio della coerede convenuta, ha dedotto di avere costruito, a proprie spese, un fabbricato su un terreno ereditario e di averlo incorporato con altro fabbricato di sua esclusiva proprietà, chiedendo il rimborso delle spese e l’esclusione del manufatto dal compendio da dividere. Il tribunale ha disposto la divisione e ha liquidato in favore dell’interveniente una somma a titolo di indennità. In appello, da un lato, la coerede ha contestato la formazione delle quote, deducendo che l’assegnazione del fabbricato senza il reliquato di terreno circostante avrebbe reso il bene intercluso, in violazione dei criteri di comoda divisibilità; dall’altro, l’interveniente ha censurato la quantificazione dell’indennità ex art. 936 c.c., sostenendo che non dovesse farsi riferimento solo a documenti e deposizioni, ma anche all’incremento di valore del fondo, e ha chiesto inoltre gli interessi compensativi. La Corte d’appello ha rigettato entrambi i gravami. In Cassazione la coerede ha dedotto violazione degli artt. 720 e 832 c.c. e omesso esame di fatti decisivi sulla non comoda divisibilità e sull’interclusione; l’interveniente ha dedotto violazione dell’art. 936 c.c. e l’omessa liquidazione degli interessi compensativi; un ulteriore motivo incidentale ha riguardato le spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della coerede, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva escluso l’interclusione del fabbricato assegnato in divisione sulla base del mero uso di fatto di altri immobili vicini, senza accertare l’esistenza di un diritto reale di accesso alla pubblica via. Ha inoltre accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale dell’interveniente, affermando che l’indennità per le opere eseguite sul suolo altrui ex art. 936 c.c. può essere liquidata anche sulla base dell’aumento di valore del fondo o, in mancanza di scelta, con valutazione officiosa del giudice sulla base degli elementi disponibili, e che su tale indennità, qualificata come debito di valore, spettano gli interessi compensativi dalla domanda. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nella divisione giudiziale ciascun coerede ha diritto di conseguire in natura la porzione a lui spettante, salvo le deroghe previste dalla legge.
La deroga al principio della divisione in natura opera non solo quando i beni siano indivisibili, ma anche quando non siano comodamente divisibili, ossia quando le quote non siano autonomamente e liberamente godibili o comportino eccessivi conguagli, servitù, pesi o deprezzamenti.
Richiamato quale criterio di formazione delle porzioni nella divisione ereditaria.
Richiamato quale criterio di formazione delle porzioni nella divisione ereditaria.
Richiamato dalla ricorrente principale a tutela del contenuto del diritto di proprietà, in relazione all’interclusione del bene attribuito.
Per le opere eseguite da un terzo con materiali propri sul fondo altrui, l’indennità deve essere liquidata secondo il criterio scelto dal proprietario del suolo tra valore dei materiali e della manodopera o aumento di valore del fondo; in difetto, il giudice liquida d’ufficio sulla base degli elementi disponibili. L’indennità spetta anche se non è pienamente provato il quantum, purché siano provati i fatti costitutivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
I motivi fondati sull’omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento dei motivi principali.
Richiamato in relazione alla denunciata omessa pronuncia sulla domanda di interessi.
Richiamati nel motivo incidentale relativo alla regolazione delle spese di lite, poi assorbito.
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria il requisito della comoda divisibilità non si esaurisce nella mera possibilità materiale di frazionamento: occorre che ciascuna porzione sia autonomamente e liberamente godibile, senza interclusioni, servitù o pesi eccessivi e senza apprezzabile deprezzamento del valore complessivo.
- L’interclusione di un fondo non è esclusa da un passaggio esercitato solo di fatto su beni altrui; per escludere l’interclusione è necessario un diritto reale di accesso alla via pubblica, sia esso di proprietà o di servitù.
- In sede divisionale, l’eventuale necessità di costituire una servitù di passaggio deve essere considerata nella valutazione della comoda divisibilità, perché incide sull’autonoma fruibilità e sul valore economico della quota.
- Per l’indennità dovuta al terzo che abbia costruito sul fondo altrui con materiali propri, il proprietario del suolo può scegliere il criterio di liquidazione tra costo dei materiali e della manodopera e incremento di valore del fondo; in mancanza di scelta, il giudice deve procedere d’ufficio sulla base degli elementi acquisiti.
- La prova incompleta del quantum dell’indennità ex art. 936 c.c. non impone il rigetto della domanda se sono provati i fatti costitutivi del diritto: il giudice può e deve avvalersi di CTU e degli altri poteri istruttori per determinarne l’ammontare.
- L’indennità ex art. 936 c.c. ha natura di debito di valore e comporta il riconoscimento degli interessi compensativi dalla domanda, senza necessità di una prova specifica di un danno da ritardo.
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