Cassazione Penale, Ordinanza n. 07544/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; eccessività della pena e difetto di motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso si limitava a un elenco generico di vizi, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e senza indicare le ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle censure.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di correlazione con la motivazione della sentenza di appello e privo dei requisiti minimi richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica il contenuto materiale della condotta, limitandosi a richiamare il delitto contestato.
richiamato dal ricorrente come parametro di violazione di legge e carenza di motivazione; nel testo non emerge una specifica risposta nel merito, perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
il ricorso deve contenere l'enunciazione dei motivi dell'impugnazione e delle ragioni di fatto e di diritto che li sorreggono; la loro mancanza comporta inammissibilità.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
citato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera elencazione di vizi astratti, senza specifiche argomentazioni contro il decisum.
- L'inammissibilità ricorre anche quando manchino i requisiti minimi di forma-contenuto dell'atto di impugnazione, in particolare l'indicazione puntuale dei motivi e delle ragioni in fatto e in diritto che li sostengono.
- La censura è inammissibile se non ha attinenza con la decisione impugnata, poiché il ricorso non può ignorare le affermazioni decisive della sentenza di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07452/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07455/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07459/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07460/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07461/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07463/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →