Cassazione Penale, Sentenza n. 19372/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva riconosciuta colpevole del furto aggravato di energia elettrica mediante manomissione del contatore. I motivi svolti sono due: (1) censura della motivazione quanto alla responsabilità e alla conoscenza della manomissione, lamentando l'assenza di indicazione degli elementi probatori dalla cui valutazione emergesse il dolo e la mancanza di indagini sulla quantificazione dell'energia sottratta nel periodo di effettivo alloggio; (2) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche, per motivazione apparente e di stile. In memoria difensiva è stata altresì sollevata questione di difetto di procedibilità per mancanza di querela e la sopravvenuta modificazione della procedibilità per effetto del d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle deduzioni e manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto il primo motivo meramente contestativo e reiterativo, senza confronto puntuale con la sentenza impugnata; ha richiamato la sentenza di primo grado integrativa (in presenza di "doppia conforme") che aveva già quantificato l'energia sottratta e descritto il criterio di calcolo, nonché le prove fotografiche e testimoniali della manomissione. Ha respinto anche il secondo motivo ritenendo congrua la motivazione del primo giudice circa il diniego delle attenuanti generiche, dedotto dai precedenti dell'imputata e dall'assenza di elementi valutabili positivamente. Ha inoltre rigettato la questione della sopravvenuta procedibilità, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Salatino) secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sul "giudicato sostanziale" e non rende ammissibile il ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che incrimina il furto e la relativa aggravante; la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la fattispecie per la manomissione del contatore e l'appropriazione di energia
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Fondamento dell'inammissibilità per motivi generici o aspecifici: il ricorso deve contenere censure specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito può ritenere prevalenti determinati elementi e negare le attenuanti con motivazione congrua, non sindacabile in cassazione se non contraddittoria
Richiamato dalla difesa come causa di sopravvenuta procedibilità; la Corte ha ritenuto irrilevante tale argomento ai fini dell'ammissibilità del ricorso, richiamando il principio delle Sezioni Unite Salatino
Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sul giudicato sostanziale e non prevale sull'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza su "doppia conforme"
Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Principio secondo cui, se vi è una doppia conferma tra primo grado e appello, la motivazione del primo grado si integra con quella di appello e può supplire a carenze apparenti della motivazione di quest'ultima
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione impugnata; motivazioni generiche o meramente reiterative determinano l'inammissibilità
- In presenza di una "doppia conforme" (conferma in primo grado e in appello), la motivazione del primo grado si integra con quella dell'appello: quanto già accertato in primo grado può essere valorizzato dalla Cassazione per escludere lacune apparenti
- Per contestare la quantificazione di elementi materiali (es. energia sottratta) è necessario indicare specifici vizi nel calcolo o nella verifica probatoria; la semplice affermazione dell'assenza di indagini non è sufficiente se il primo grado ha già documentato criteri e conteggi
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dal giudice di merito facendo riferimento all'elemento ritenuto determinante (es. precedenti, modalità del reato); tale scelta non è sindacabile in Cassazione se congrua e non contraddittoria
- La sopravvenuta procedibilità a querela (o modifiche di procedibilità sopravvenute) non sempre incide sull'ammissibilità del ricorso o sul giudicato sostanziale: occorre valutare il principio delle Sezioni Unite (Salatino) e distinguere dall'abolitio criminis
- Se si vuole sostenere l'assenza di dolo per una manomissione occorrono prove concrete (perizie tecniche, testimonianze specifiche, documentazione di richieste di verifica da parte dell'imputato) e non mere asserzioni generiche
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