Cassazione Penale, Ordinanza n. 34472/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché l'unico motivo era aspecifico e non rispettava l'onere di correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18 novembre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, affermandone la responsabilità per il reato di cui all'art. 483 c.p., escludendo la recidiva e rideterminando la pena. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico: il ricorrente ha sviluppato un proprio approccio critico senza esplicitare il ragionamento posto a base delle censure e senza correlarsi adeguatamente alle ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
I motivi di impugnazione devono esporre in modo riconoscibile le ragioni delle censure mosse alla decisione; non è sufficiente un approccio critico che non espliciti il ragionamento posto a fondamento delle doglianze.
con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.
La sentenza riferisce che la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 c.p. era stata affermata nei gradi di merito; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la configurabilità del reato, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non soltanto quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non presentano la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- L'impugnazione non può ignorare la motivazione della decisione censurata: il ricorrente deve esplicitare il ragionamento che collega le proprie censure alle ragioni della pronuncia impugnata.
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