Cassazione Penale, Sentenza n. 3096/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del 6/7/2023 con cui il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio disposto dalla Corte, aveva confermato il provvedimento del GIP di Lamezia Terme che aveva applicato ad Antonio Masi la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di truffa (art. 640 c.p.). L'imputazione era relativa a un'inserzione su subito.it per la vendita di ponteggi che, secondo l'accusa, aveva indotto in errore la vittima (Giovanni Bagnasco) e determinato il versamento di complessivi € 14.393,60 tramite due bonifici, senza consegna della merce. Il difensore deduceva l'erronea applicazione delle aggravanti: in particolare l'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa) e l'art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità), sostenendo che le trattative erano avvenute anche con scambio di messaggi e che la persona offesa era il legale rappresentante di una società (quindi le condizioni economiche non note) e che, pertanto, non sarebbe stato dimostrato né lo sfruttamento concreto di una situazione di debolezza né la rilevanza del danno in relazione alla situazione della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato quanto deciso in sede di rinvio dal Tribunale di Catanzaro: l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) è stata adeguatamente motivata considerando la contrattazione svolta on-line, l'impossibilità per la vittima di identificare il venditore o visionare la merce e l'uso di contatti non riconducibili all'autore, ricostruiti solo tramite complesse indagini. L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) è stata ritenuta integrata in ragione dell'entità oggettiva della somma (€ 14.393,60), indipendentemente dalle condizioni economiche della vittima. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. (si segnala che la misura cautelare originariamente applicata era "nelle more" stata revocata, fattore comunque non idoneo a modificare l'esito della presente decisione sulla legittimità delle aggravanti).
Norme richiamate
Citato dal ricorrente come norma la cui applicazione sarebbe stata errata in relazione alla misura cautelare; nel testo la Corte non svolge ampia disamina su questo specifico articolo ma lo enumera tra le censure mosse dalla difesa contro l'ordinanza cautelare
Norma che disciplina il reato di truffa: applicata quale titolo di reato nei confronti del ricorrente per la condotta relativa alla vendita fittizia via piattaforma on-line
Aggravante della minorata difesa: la Corte conferma che si integra quando, nel caso concreto (es. contrattazione interamente on-line e distanza tra venditore e acquirente), l'autore abbia approfittato della situazione che ha reso difficile l'identificazione e il controllo da parte della vittima
Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte chiarisce che, se l'entità del danno è oggettivamente notevole (come nel caso di € 14.393,60), non rilevano le condizioni economiche della vittima; le condizioni della vittima sono rilevanti solo quando il danno non è di per sé oggettivamente rilevante
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La contrattazione interamente tramite piattaforme on-line che impedisce incontri, ispezione della merce e identifica il venditore solo tramite recapiti non riconducibili concretamente integra i presupposti per l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n. 5 c.p.), purché il giudice motivi concretamente come tali condizioni abbiano effettivamente ostacolato la difesa della vittima.
- Un danno patrimoniale di entità oggettivamente rilevante integra l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. indipendentemente dalle condizioni economiche della vittima; le condizioni personali della vittima rilevano solo se il danno non è, di per sé, di notevole entità.
- Per valorizzare o contestare aggravanti in simili fattispecie occorre analizzare il contesto concreto (modalità della trattativa, mezzi di comunicazione usati, possibilità di identificazione del venditore, complessità delle indagini necessarie) e non basarsi su presunzioni astratte legate al mero fatto che la trattativa sia stata "on-line".
- In sede cautelare, la sussistenza di aggravanti che aumentano la gravità del reato può giustificare misure cautelari più restrittive; la difesa deve produrre elementi concreti che neghino l'effettivo sfruttamento della situazione di debolezza o dimostrino la non rilevanza dell'entità del danno.
- Se si contesta l'aggravante per rilevanza economica del danno quando la somma è borderline, è strategico documentare le reali condizioni economiche della vittima per dimostrare che l'effetto patrimoniale non è di rilevante gravità rispetto alla sua situazione finanziaria.
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