Cassazione Penale, Sentenza n. 19888/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che aveva confermato la decisione di primo grado: contestano (1) vizi di motivazione e inosservanza degli artt. 111 Cost., 125 c.3 e 546 cod. proc. pen. per mancata valutazione delle censure sull'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati riqualificati ai capi A) e C) (richiedevano il proscioglimento di merito), e (2) la presunta contraddittorietà della decisione perché, pur essendo stati assolti o dichiarati prescritti i reati relativi ad alcune qualificazioni (capo A e C), sono stati invece condannati per il reato contestato al capo B) derivante dalla stessa operazione negoziale (vendita intra-gruppo e successivo lease-back), il che a loro dire sarebbe incompatibile se le condotte sono identiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito: i reati originari sono stati riqualificati (capo A riqualificato in bancarotta preferenziale e dichiarato prescritto; capo C riqualificato in ricorso abusivo al credito e dichiarato prescritto; capo D assolto per insussistenza del fatto) e rimaneva solo la fattispecie contestata al capo B) (bancarotta impropria per operazioni dolose) per la quale i ricorrenti sono stati ritenuti corresponsabili. La Cassazione ha confermato che non esiste contraddizione tra le decisioni perché esse si fondano su diverse angolazioni giuridiche e fattuali: l'operazione, valutata dal punto di vista della Nicoletti S.p.A., può non aver aggravato il dissesto (o essere prescritta la relativa fattispecie), mentre valutata dal lato della Magazzini Industriali S.r.l. ha avuto carattere doloso e ha cagionato il fallimento di quest'ultima. La Corte ha anche richiamato il principio per cui l'assoluzione ex art. 129 c.2 c.p.p. può essere pronunciata solo quando l'inesistenza del fatto o la sua irrilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tale condizione non sussisteva. È stata inoltre ritenuta corretta l'interpretazione secondo cui, per escludere la natura distrattiva di operazioni intra-gruppo invocando vantaggi compensativi, è onere della difesa dimostrare con specificità il concreto saldo positivo e la prevedibilità del vantaggio per la società danneggiata. Condanna alle spese processuali e rigetto dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 216 co. 2 e co. 3, Legge Fallimentare (R.D. 267/1942)
La Corte ha ritenuto che la cessione e i pagamenti collegati possano integrare bancarotta preferenziale (art. 216) quando siano pagamenti che favoriscono alcuni creditori a danno di altri; nel caso la fattispecie riqualificata in capo A) è stata dichiarata prescritta ma la riqualificazione è stata ritenuta corretta in base alla funzione della cessione e del lease-back nel soddisfare taluni creditori.
art. 223 n. 2, Legge Fallimentare (R.D. 267/1942)
Applicata per la bancarotta impropria conseguente ad operazioni dolose: la Corte ha confermato che operazioni infragruppo volte a depauperare il patrimonio e prevedibilmente idonee a provocare l'insolvenza di una società possono integrare la fattispecie di bancarotta impropria per operazioni dolose.
art. 218, Legge Fallimentare (R.D. 267/1942)
Il capo C) è stato riqualificato quale ricorso abusivo al credito ai sensi di norme concorsuali; anche tale riqualificazione è stata dichiarata prescritta, ma la Corte non ha ritenuto infondata la qualificazione operata dai giudici di merito.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assoluzione per cause di estinzione del reato può essere pronunciata solo se l'inesistenza del fatto o la sua irrilevanza penale risultano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; non essendo questo il caso, le censure difensive non giustificavano un'assoluzione piena di merito.
Richiamato il principio che, per invocare vantaggi compensativi derivanti da operazioni intra-gruppo e negare la natura distrattiva, chi invoca il compenso deve dimostrare in modo specifico il saldo finale positivo e la concreta prevedibilità del vantaggio; in mancanza, l'operazione può essere ritenuta distrattiva o dolosa.
art. 111 Cost., comma 6
La Corte ha esaminato i rilievi relativi al diritto a una decisione motivata e li ha ritenuti infondati: la motivazione congiunta di primo e secondo grado (doppia conforme) è stata valutata come adeguata e congruente rispetto alle censure sollevate.
Massime di principio
- La stessa operazione economica può essere valutata diversamente (assoluzione, prescrizione o condanna) a seconda dell'angolazione soggettiva e dell'ente aziendale considerato: valutare sempre quale soggetto ha subito il concreto pregiudizio e quale ruolo hanno assunto gli amministratori.
- L'assoluzione per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è possibile solo se l'inesistenza del fatto o la sua irrilevanza risultano dagli atti in modo incontroverso; critiche meramente argomentative non sono sufficienti.
- Nelle operazioni intra-gruppo l'onere probatorio per dimostrare un 'vantaggio compensativo' spetta a chi invoca tale compensazione: bisogna provare il saldo economico positivo e la prevedibilità del vantaggio per la società che avrebbe altrimenti subito il danno.
- La condotta degli amministratori può essere ritenuta dolosa anche senza prova di volontà diretta di causare il fallimento, quando emergano comportamenti volontari, intrinsecamente pericolosi per la stabilità economico-finanziaria della società e prevedibilmente idonei a cagionare il dissesto.
- Una 'doppia conforme' (motivazione favorevole e coerente da primo e secondo grado) rafforza la tenuta della decisione in Cassazione: la motivazione dei gradi precedenti va valutata congiuntamente e non necessariamente ribaltata se non sono dimostrati errori logici, contraddizioni o violazioni di legge specifiche.
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