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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione a - della determinazione dell'Amministratore Unico n. 117 dell'08.08.2025, con la quale Salerno Pulita S.p.A., in accoglimento della proposta del R.U.P. prot. n. 7753 dell'08.08.2025, ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente; b - ove e per quanto occorra, della proposta del R.U.P. prot. n. 7753 dell'08.08.2025; c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 7144-2025 del 21.07.2025, con la quale "Salerno Pulita S.p.A." ha attivato il soccorso istruttorio tardivo e del verbale di soccorso istruttorio tardivo; d - della determinazione dell'Amministratore Unico n. 121 del 28.08.2025, con la quale Salerno Pulita S.p.A. ha disposto la nuova aggiudicazione in favore della Società "Sumus Italia s.r.l."; e - ove e per quanto occorra, delle note prot. n. 8287 del 02.09.2025, prot. n. 8370 del 05.09.2025 e prot. n. 8440 del 09.09.2025, di riscontro all'istanza di accesso agli atti; f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.

Giustizia amministrativa202501515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento o revoca dell'aggiudicazione già disposta in favore della ricorrente e nuova aggiudicazione del lotto 2 a favore della seconda classificata, con diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, prima classificata nel lotto 2 di una procedura aperta aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante ha ritirato l'aggiudicazione e aggiudicato la fornitura alla seconda classificata. Dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio chiedendo la comprova della conformità dei prodotti ai CAM vigenti e alla norma UNI EN 13593:2003. La ricorrente aveva prodotto un'autodichiarazione propria e una dichiarazione del fornitore della carta. Sono stati dedotti: omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione della lex specialis, che avrebbe richiesto soltanto le schede tecniche; illegittima attivazione del soccorso istruttorio; violazione dei principi del risultato e della fiducia; sufficienza delle schede tecniche e delle dichiarazioni prodotte a dimostrare la conformità ai CAM e alla norma tecnica; riconducibilità dei controlli alla sola fase esecutiva; inesistenza di uno schema di certificazione e di enti accreditati per la norma tecnica; illegittimità derivata della nuova aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessaria una distinta comunicazione di avvio del procedimento, poiché il ritiro dell'aggiudicazione e l'esclusione dell'aggiudicatario per mancata comprova dei requisiti costituiscono uno sviluppo eventuale della procedura di gara, privo di autonoma procedimentalità; comunque, la ricorrente era stata informata dell'attività di verifica mediante la nota di attivazione del soccorso istruttorio, che prospettava anche il possibile ritiro dell'aggiudicazione. La stazione appaltante era legittimata a chiedere documentazione complementare per verificare la veridicità e la completezza delle schede tecniche e la piena conformità ai CAM, in base alle clausole del disciplinare che consentivano di richiedere ulteriori documenti necessari al corretto svolgimento della procedura. I principi del risultato e della fiducia non impongono di accettare documentazione insufficiente, ma giustificano verifiche effettive prima della stipula e dell'avvio dell'esecuzione. Le autodichiarazioni dell'operatore e del fornitore non sono state ritenute idonee a provare la conformità alla norma UNI EN 13593:2003, soprattutto perché la dichiarazione del fornitore riguardava la carta utilizzata e non il prodotto finito. Il decreto CAM ammetteva la dichiarazione del produttore per il solo utilizzo di materiali riciclati, mentre per la conformità alla norma tecnica occorreva documentazione tecnica, certificazione, relazione di prova o altro mezzo di prova appropriato proveniente da un soggetto terzo e qualificato. La ricorrente non ha prodotto tale documentazione né in sede procedimentale né in giudizio; pertanto, il prodotto è stato ritenuto non conforme al capitolato. Il controllo trimestrale previsto dal capitolato riguardava le buste consegnate e apparteneva alla fase esecutiva, senza escludere l'obbligo di comprovare già in gara la conformità delle buste offerte. La nuova aggiudicazione è rimasta quindi valida. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, nei confronti della stazione appaltante.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Consente l'attivazione del soccorso istruttorio per acquisire o regolarizzare documentazione necessaria alla verifica dell'offerta e dei requisiti, nei limiti ritenuti applicabili dal giudice.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    È richiamato insieme all'allegato II.5 per la disciplina delle specifiche tecniche e dell'equivalenza dei prodotti, imponendo la comprova del pieno rispetto dei CAM e delle prescrizioni tecniche.

  • art. 105 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dall'allegato II.5 ai fini della comprova delle caratteristiche tecniche.

  • allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Prevede, secondo il giudice, la possibilità di prodotti equivalenti purché l'operatore comprovi il pieno rispetto dei CAM e delle specifiche tecniche applicabili.

  • allegato II.8 d.lgs. 36/2023

    purché [l’operatore economico] dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche

    La comprova può avvenire mediante certificazione, relazione di prova o altro mezzo appropriato, ma deve comunque dimostrare il rispetto delle specifiche tecniche e, nel caso esaminato, provenire da un soggetto terzo e qualificato.

  • D.M. 23 giugno 2022, allegato, par. 6.1.4

    sono conformi alla norma UNI EN 13592:2003

    Per la conformità alla norma tecnica richiede documentazione tecnica del prodotto o documentazione equivalente; la dichiarazione del produttore è ritenuta sufficiente soltanto per l'utilizzo di materiali riciclati, non per la conformità alla norma tecnica.

  • art. 121 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 122 c.p.a.

    Invocato in subordine dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 124 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere il subentro nel contratto e il conseguimento dell'aggiudicazione.

Massime di principio

  • Il ritiro dell'aggiudicazione o l'esclusione dell'aggiudicatario disposti dopo la gara per mancata comprova dei requisiti o per inottemperanza agli obblighi documentali necessari alla stipula costituiscono uno sviluppo della procedura concorsuale e non richiedono, di regola, una separata comunicazione di avvio del procedimento.
  • La stazione appaltante può chiedere, anche dopo l'aggiudicazione e prima della stipula, documentazione complementare necessaria a verificare la veridicità delle schede tecniche e la piena conformità del prodotto alle specifiche di gara, quando la lex specialis preveda tale facoltà e la documentazione originaria sia insufficiente.
  • I principi del risultato e della fiducia non legittimano l'accettazione di dichiarazioni o schede tecniche dalle quali non risulti con certezza la conformità dell'offerta alle specifiche tecniche; al contrario, il principio del risultato impone verifiche effettive prima della stipula e dell'avvio dell'esecuzione.
  • Quando la disciplina tecnica richiede documentazione tecnica o equivalente per provare la conformità del prodotto a una norma, la mera autodichiarazione dell'offerente o del fornitore non è sufficiente, soprattutto se riferita a una componente del prodotto e non al prodotto finito. Occorre una certificazione, relazione di prova o altro mezzo appropriato idoneo a dimostrare il requisito, anche mediante un soggetto terzo qualificato.
  • I controlli sulla qualità dei prodotti consegnati previsti per la fase di esecuzione non sostituiscono né escludono l'obbligo dell'offerente di comprovare già nella fase di gara la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche e ai CAM.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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