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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12776/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva promosso un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere l'accertamento della nullità e/o inesistenza di conti correnti e conti anticipi intrattenuti con una banca veneta poi posta in liquidazione coatta amministrativa, deducendo la mancanza dei requisiti di sostanza e forma e chiedendo la restituzione di somme asseritamente addebitate senza titolo (interessi ultralegali, commissioni, anatocismo, valute fittizie, girocontazioni e spese). Dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta della banca originaria, il giudizio era stato riassunto anche nei confronti dell'istituto cessionario del ramo d'azienda bancario. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda verso la banca in liquidazione e rigettato quella verso la cessionaria; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che i rapporti azionati fossero estinti prima della cessione e quindi esclusi dal perimetro del trasferimento. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione delle norme codicistiche sulla cessione d'azienda e della disciplina speciale del d.l. n. 99/2017, sostenendo che il cessionario dovesse rispondere dei debiti bancari anteriori e che il contratto di cessione fosse nullo o comunque inefficace verso i terzi nella parte in cui escludeva tali passività; dall'altro, ha denunciato violazione dell'art. 107 TFUE e chiesto, in subordine, la disapplicazione della norma interna per asserita incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, oltre a domandare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e parere consultivo alla Corte EDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel sistema delineato dal d.l. n. 99/2017 e dal contratto di cessione del 26 giugno 2017, la determinazione concreta del perimetro dei rapporti trasferiti dipende dall'accordo negoziale reso efficace verso i terzi, nei limiti fissati dalla norma speciale; perciò, nei rapporti bancari già estinti alla data della cessione non si verifica il subentro della cessionaria, poiché tali rapporti rientrano nel contenzioso escluso. Ha escluso che gli artt. 2558 e 2560 c.c. fossero pertinenti, trattandosi di cessione di azienda bancaria in ambito concorsuale disciplinata da normativa speciale, e ha osservato che non vi fosse alcuna deroga necessaria all'art. 2740 c.c., poiché la cessionaria risponde solo dei debiti effettivamente ricompresi nel perimetro ceduto. Ha inoltre respinto la doglianza europea, reputando irrilevante il rinvio pregiudiziale e impossibile il parere consultivo alla Corte EDU, anche perché l'Italia non ha ratificato il Protocollo n. 16. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese e obbligo per la ricorrente del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma del procedimento sommario introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 702-ter c.p.c.

    base dell'ordinanza del tribunale che ha definito il primo grado.

  • art. 702-quater c.p.c.

    norma sul ricorso in appello avverso l'ordinanza resa nel rito sommario.

  • art. 2558 c.c.

    ritenuto non applicabile alla cessione in esame, perché concerne la cessione di azienda in bonis e non la speciale cessione di azienda bancaria in procedura concorsuale.

  • art. 2560 c.c.

    ritenuto non applicabile alla fattispecie; la disciplina speciale non imponeva una deroga espressa a tale norma.

  • art. 2740 c.c.

    non derogáto dal d.l. n. 99/2017; la disciplina speciale ne dà attuazione, perché ciascun soggetto risponde solo dei debiti effettivamente riferibili al proprio patrimonio e al perimetro della cessione.

  • art. 2741 c.c.

    "Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile"

    la deroga riguarda solo il concorso dei creditori nei limiti espressamente previsti dalla norma speciale.

  • art. 3 d.l. n. 99/2017

    "I commissari liquidatori... provvedono a cedere..."; "Restano in ogni caso esclusi dalla cessione..."; "il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1"

    norma-provvedimento che consente di affidare al contratto di cessione la concreta delimitazione del perimetro dei rapporti trasferiti, nei limiti inderogabili ivi fissati.

  • artt. 83 e 90 d.lgs. n. 385/1993

    richiamati nel ricorso e nella vicenda della liquidazione coatta bancaria, ma la Corte ha ribadito che la disciplina speciale della cessione governa la titolarità passiva del rapporto.

  • art. 107 TFUE

    la censura è stata ritenuta non idonea a scardinare l'interpretazione del contratto di cessione e il rinvio pregiudiziale è stato reputato irrilevante.

  • art. 108 TFUE

    richiamato nella richiesta di rinvio pregiudiziale, ma la questione è stata ritenuta irrilevante.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato negato per irrilevanza della questione ai fini della decisione.

  • art. 1362 c.c.

    le clausole del contratto di cessione, essendo un contratto sui generis ma pur sempre negozio, vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici contrattuali.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    valutato il comportamento successivo delle parti, in particolare il Secondo Accordo Ricognitivo, come elemento confermativo dell'interpretazione del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    invocato per la nullità delle clausole contrattuali, ma la Corte ha escluso contrarietà a norme imperative.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni delle precedenti pronunce conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di cessione dell'azienda bancaria previsto per la liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, il perimetro dei rapporti trasferiti alla cessionaria non si determina solo in base al dato legislativo, ma attraverso il contratto di cessione reso efficace verso i terzi, nei limiti inderogabili fissati dalla norma speciale.
  • Per l'inclusione di una passività nel perimetro ceduto non basta che la lite fosse pendente alla data della cessione: è necessario anche che il debito derivi da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria come concretamente organizzata nel programma negoziale di cessione.
  • I rapporti bancari già estinti alla data della cessione non sono automaticamente trasferiti alla cessionaria; al contrario, possono rientrare nel contenzioso escluso, con conseguente difetto di titolarità passiva della banca acquirente.
  • Le norme codicistiche sulla cessione d'azienda comune non si applicano in modo diretto alla speciale cessione di azienda bancaria in procedura concorsuale, che è regolata da disciplina speciale e non richiede una deroga espressa a regole incompatibili o non pertinenti.
  • Il contratto di cessione, pur qualificato dalla Corte come negozio sui generis inserito in un intervento normativo speciale, resta un contratto interpretabile secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c.; il comportamento successivo delle parti può confermare l'interpretazione del perimetro dei rapporti trasferiti.
  • Le questioni di compatibilità eurounitaria o di rinvio alla Corte EDU non sono rilevanti quando la decisione dipende dall'interpretazione del contratto di cessione e non dalla validità della norma interna in sé; inoltre, il parere consultivo ex Protocollo n. 16 CEDU non è attivabile in assenza di ratifica statale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiInternazionale privato
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IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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