Cassazione Civile, Ordinanza n. 20197/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso introduttivo con cui una lavoratrice aveva chiesto il pagamento di differenze retributive nei confronti di una ditta individuale, di una società a responsabilità limitata e di una persona fisica, deducendo in sostanza l’esistenza di una società di fatto tra i convenuti e la conseguente responsabilità solidale per i crediti di lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistente una obbligazione solidale, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione rilevando che il primo giudice aveva deciso ultra petita: la domanda attrice, secondo la lettura della Corte territoriale, era limitata all’accertamento della società di fatto, mentre il Tribunale aveva invece valorizzato e accolto una diversa prospettazione, fondata sull’esistenza di un’attività economica unitaria. La ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo in sostanza che la Corte d’appello avesse mal interpretato la domanda e la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché la doglianza non riguardava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava in realtà a contestare la valutazione della domanda e delle difese compiuta dal giudice d’appello. Ha inoltre affermato che il secondo motivo era parimenti inammissibile, poiché non correttamente inquadrato come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e, comunque, sostanzialmente diretto a censurare l’interpretazione della domanda, mentre la Corte territoriale aveva deciso nel senso che il Tribunale avesse pronunciato su una domanda diversa da quella proposta, integrando un vizio di ultrapetizione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di legittimità per la mancata costituzione degli intimati; è stato invece dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda né su questioni non devolute; la Corte d’appello ha ravvisato nel primo grado un vizio di ultrapetizione.
La ricorrente lo ha invocato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta non correttamente sussunta in una pertinente ipotesi di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l’omessa valutazione di elementi istruttori, deduzioni difensive, domande o eccezioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere fatta valere come nullità della sentenza, non come omesso esame di un fatto decisivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, prove, domande, eccezioni o dell’intero materiale istruttorio.
- La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va veicolata come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando il giudice di merito rigetta o accoglie una domanda sulla base della sua qualificazione giuridica e della ricostruzione del thema decidendum, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare genericamente l’interpretazione della domanda senza individuare il corretto vizio processuale.
- L’ultrapetizione ricorre se il giudice decide su una domanda diversa da quella proposta, ampliando il thema decidendum oltre i limiti fissati dall’atto introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20059/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20062/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20065/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20066/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20071/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20075/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →