Cassazione Penale, Sentenza n. 46101/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, operata dalla Corte d'Appello, della confisca della somma di denaro sequestrata durante una perquisizione domiciliare. Hanno dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che nel processo era stata contestata solo la mera detenzione di sostanza stupefacente e non la vendita: perciò il denaro rinvenuto non poteva essere considerato profitto del reato oggetto della condanna, ma al più provento di eventuali pregresse cessioni non contestate.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la statuizione di confisca della somma di denaro e ha disposto la restituzione agli aventi diritto. La motivazione è che la confisca ex art. 240 c.p. e art. 73 comma 7-bis DPR 309/90 presuppone un nesso di diretta e immediata derivazione tra il profitto e il reato per cui si è stati condannati; nel caso di specie la condanna riguarda la sola detenzione (consumata alla data della perquisizione) e non la vendita, pertanto le somme rinvenute non possono essere considerate profitto del reato oggetto del giudizio ma eventualmente provento di fatti non contestati. Inoltre non risultano applicabili le misure di cui ad art. 240-bis c.p. (provenienza non giustificata o valore sproporzionato al reddito).
Norme richiamate
confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto
richiede che il bene da confiscare sia il profitto direttamente e immediatamente derivante dal reato per cui si è condannati; se manca tale nesso la confisca è illegittima
art. 73 comma 7-bis d.P.R. 309/1990
nel caso di condanna ... e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ... ovvero, quando essa non è possibile, ... la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto
riproduce per i reati in materia di stupefacenti il principio della confiscabilità del profitto del reato; la confisca di denaro è ammessa se il denaro costituisce provento della vendita di droga per cui si procede
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
riferimento alla ipotesi di 'lieve entità'
per le ipotesi di detenzione di lieve entità la confisca non è normalmente esperibile, salvo che ricorrano condizioni particolari previste da altre norme (es. art. 240-bis c.p.)
rinvia all'applicabilità, per i reati sugli stupefacenti, delle disposizioni speciali in materia di confisca previste dal codice penale (quali art. 240-bis)
consente la confisca, anche in assenza di nesso diretto con il reato contestato, quando il denaro o i beni non hanno giustificata provenienza o risultano sproporzionati rispetto al reddito del condannato; si applica alle ipotesi di detenzione quando ricorrono tali condizioni
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
decisioni che escludono la confiscabilità delle somme quando la condanna riguarda la mera detenzione e non la vendita (v. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015)
orientamento consolidato: la confisca del denaro è ammissibile quale profitto solo se il reato accertato è la vendita/cessione; per la sola detenzione la confisca richiede il ricorso alle condizioni speciali di art. 240-bis
Massime di principio
- La confisca ex art. 240 c.p. è legittima solo se il bene confiscato costituisce profitto direttamente e immediatamente riconducibile al reato per cui il soggetto è stato condannato.
- Se l'imputato è condannato soltanto per la mera detenzione di stupefacenti, non si può presumere automaticamente che il denaro rinvenuto sia profitto di spaccio; la confisca può essere disposta solo se ricorrono le condizioni previste da art. 240-bis (provenienza non giustificata o sproporzione rispetto al reddito).
- La presenza di annotazioni contabili o di somme contanti, se non integrate da contestazioni specifiche e accertamenti che dimostrino la cessione, non è sufficiente a fondare la confisca come profitto del reato oggetto del giudizio.
- Quando la confisca è disposta senza il necessario nesso causale tra bene e reato, la decisione è annullabile in sede di legittimità con ordine di restituzione delle somme.
- Per disporre la confisca di somme relative a reati in materia di stupefacenti è opportuno che l'accusa contesti e provi l'attività di vendita; alternativamente il pubblico ministero può puntare sulle presunzioni di sproporzione/provenienza previste da art. 240-bis.
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