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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4849/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato condanne per reati di estorsione e tentata estorsione (in più casi aggravati dalla commissione della minaccia da piu' persone riunite), contestando: 1) la qualificazione giuridica delle condotte (deducendo che si trattasse, alternativamente, di turbata libertà degli incanti o di violenza privata e non di estorsione); 2) vizi di motivazione e travisamento della prova (mancata o apparente valutazione delle fonti dichiarative, riconoscimenti fotografici, contenuto delle intercettazioni, specificazione del ruolo concreto); 3) errori nella determinazione e nella motivazione sull'applicazione della recidiva; 4) nullità processuali e violazione del diritto di difesa (per Forastieri: nomina difensori, violazioni art. 94, 97 c.p.p., CEDU art. 6); 5) vizi formali come presunta nullità per sottoscrizione della sentenza da parte del relatore. Le condotte contestate riguardavano la richiesta ai debitori esecutati di somme di denaro quale corrispettivo per l'astensione dalla partecipazione ad aste giudiziarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi di Metitore, Ferdinandi e Carbone ritenendoli manifestamente infondati (o, in parte, inammissibili) e ha dichiarato inammissibile l'appello di Forastieri per tardività. In dettaglio: per tutti i ricorrenti di fatto la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza degli elementi dell'estorsione (minaccia anche come "abuso del diritto", profitto ingiusto, danno per la coartazione della volontà) e la sussistenza dell'aggravante delle piu' persone riunite; ha ritenuto ammissibile il concorso formale tra estorsione e turbata libertà degli incanti; ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio; ha rigettato le censure relative a vizi di motivazione salvo che quei rilievi sollecitassero una diversa valutazione del merito (inammissibile in sede di legittimità). Per Forastieri l'appello era proposto oltre i termini di legge, con conseguente inammissibilità dichiarata d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    La Corte ha confermato che la minaccia può consistere anche nella prospettazione dell'esercizio di un diritto ("abuso del diritto") e che la richiesta di denaro a un debitore esecutato per l'astensione dall'asta integra la minaccia, il profitto ingiusto e il danno, costituendo estorsione

  • art. 628 c.p. (rapina) richiamato per aggravante

    Richiamato nel combinato disposto con il secondo comma dell'art. 629 per l'aggravante riferita alla minaccia commessa da piu' persone riunite; la Corte ha ritenuto sussistente la simultanea presenza di piu' persone

  • art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti)

    La Corte ha ribadito che il reato di turbata libertà degli incanti ha diversa oggettività giuridica rispetto all'estorsione e che il concorso formale tra le due fattispecie è ammissibile

  • art. 15 c.p. (specialità)

    Usato per discutere l'eventuale rapporto di specialità tra art. 353 e art. 629: la Corte ha escluso che una norma sia speciale rispetto all'altra, consentendo la loro concorrenza

  • art. 546 c.p.p. (forma della sentenza)

    Richiamato rispetto alla contestata nullità per sottoscrizione della sentenza: la Corte ha ritenuto regolare la sottoscrizione dal presidente e dal relatore, non emergendo nullità

  • art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Invocato dai ricorrenti per far valere vizi di motivazione e applicazione della legge: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (ammissibili solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali)

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    La Corte ha ricordato l'obbligo di motivazione specifica del giudice circa la sussistenza della recidiva e ha ritenuto adeguata la motivazione di merito che ha collegato le nuove condotte alle pregresse, in termini di prosecuzione del processo delinquenziale

  • art. 114 c.p. (circostanze attenuanti comuni)

    Richiamato nelle doglianze sulla determinazione della pena; la Corte ha ricordato che il confronto tra circostanze è discrezionale e sindacabile limitatamente ai casi di illogicità manifesta

  • art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)

    Usato per valutare la congruità della pena: la Corte ha ritenuto che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 costituisca motivazione sufficiente, specie quando la pena è prossima al minimo edittale

  • art. 97, 94, 178, 185 c.p.p. (diritto di difesa e nomina difensore)

    Le censure di Forastieri relative a nomine difensive mancanti e violazione del diritto di difesa sono state esaminate ma l'appello del ricorrente è risultato inammissibile per tardività; quindi la Corte non ha accolto l'annullamento per tali profili

  • CEDU art. 6 (diritto ad un giusto processo)

    Richiamata nella doglianza di Forastieri sul diritto di difesa; la Corte non ha proceduto ad accoglimento perché l'appello risultava tardivo

  • art. 591 c.p.p. (inammissibilità dell'appello e sue conseguenze)

    Applicato in rapporto all'accertamento della tardività dell'appello di Forastieri e alla dichiarazione d'ufficio dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La richiesta a un debitore esecutato di somme per l'astensione da un'asta giudiziaria può integrare il reato di estorsione: la minaccia puo' consistere anche nell'abuso di un diritto (prospettazione dell'esercizio di un'attività lecita) se usata per coartare la volontà e ottenere un profitto indebito
  • Il reato di turbata libertà degli incanti e l'estorsione hanno diversa oggettività giuridica e possono concorrere formalmente; non vige perciò un rapporto di specialità automatico tra le due fattispecie
  • In sede di legittimità i vizi della motivazione sono sindacabili solo se la motivazione manca, è manifestamente illogica o contraddittoria su punti essenziali; non è ammesso chiedere una diversa valutazione del peso probatorio se il giudizio di merito non mostra macroscopici errori
  • La valutazione della credibilità della persona offesa e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto di competenza del giudice di merito e possono essere riesaminate in Cassazione solo per manifesta illogicità o contraddizione della motivazione
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare concretamente in quale misura le pregresse condanne siano indicative di una persistente pericolosità sociale e rilevanti rispetto al fatto in esame
  • I termini per proporre l'appello sono rigorosi; l'inammissibilità per tardività puo' essere rilevata d'ufficio e rende inammissibili le censure dedotte in gravame (il merito non viene quindi riesaminato se l'appello e' tardivo)

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