Cassazione Civile, Ordinanza n. 35256/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di ritenute IRPEF operate sulle somme erogate da un fondo di previdenza complementare a favore di un ex dipendente di banca, poi deceduto, e dei suoi eredi. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado ritenendo che parte dei contributi versati al fondo fino al 31.12.1994 fossero stati di fatto sostenuti dal lavoratore, e aveva quindi reputato illegittimo il diniego di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente su quali elementi avesse fondato la conclusione circa l'effettivo sostenimento dei contributi da parte dei lavoratori nel meccanismo del c.d. incrocio contributivo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR, assumendo che la detassazione richiesta non potesse riguardare somme versate dal lavoratore a fondi pensione su base volontaria, ma solo contributi versati in forza di una precisa disposizione di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente a superare il minimo costituzionale e quindi non apparente, perché aveva indicato la ragione decisiva dell'accoglimento, cioè l'affermazione che i contributi al fondo fino al 31.12.1994 erano stati corrisposti dal lavoratore. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la prestazione capitale erogata dal fondo di previdenza complementare a seguito della rinuncia al trattamento pensionistico integrativo è fiscalmente assimilata alla pensione integrativa ed è assoggettata al medesimo regime; ne deriva che la base imponibile comprende l'intera somma versata dal fondo e non consente di sottrarre i contributi, poiché l'esclusione dal reddito riguarda solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La sentenza impugnata è stata dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 48, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986
nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003
Sono esclusi dal reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi volontari al fondo non sono detraibili dalla base imponibile.
art. 17, comma 2, D.P.R. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina fiscale applicabile al trattamento in capitale; la Corte non lo utilizza per accogliere la tesi del contribuente.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
art. 6, comma 2, D.P.R. 917/1986
La prestazione in capitale del fondo di previdenza complementare è qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato, con applicazione del medesimo regime fiscale.
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
La motivazione è apparente solo se, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione; la sentenza impugnata supera tale soglia minima.
Cass. n. 11156/2010
Precedente conforme sulla tassazione della prestazione in capitale del fondo e sull'irrilevanza dei contributi volontari ai fini della base imponibile.
Cass. n. 23030/2014
Precedente conforme sulla stessa questione fiscale relativa al trattamento in capitale del fondo pensione.
Cass. n. 124/2018
Precedente conforme richiamato a sostegno del principio secondo cui non sono defalcabili i contributi non versati in ottemperanza a legge.
Cass. n. 12151/2019
Precedente conforme sul regime fiscale delle somme erogate dal fondo di previdenza complementare e sulla base imponibile integrale.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente presente, non rende percepibile il ragionamento decisorio; se la sentenza espone la ragione essenziale dell'accoglimento o del rigetto, il vizio non sussiste.
- La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare a fronte della rinuncia al trattamento integrativo assume la stessa natura fiscale della pensione integrativa cui si riferisce e va tassata secondo il medesimo regime.
- Nella determinazione della base imponibile della prestazione del fondo pensione non possono essere sottratti i contributi versati dal lavoratore, salvo che si tratti di contributi previdenziali o assistenziali versati in esecuzione di una disposizione di legge.
- Quando la controversia di legittimità si risolve in una questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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